Con decisione del 23 giugno 2010 (decisione C (2010) 4185, caso COMP/39092), la Commissione aveva imposto ammende per un importo totale di oltre 622M di euro a 17 produttori di ceramiche sanitarie e rubinetteria per aver partecipato ad un’unica e continuata intesa anticoncorrenziale nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria.
Secondo la Commissione, tali imprese avevano partecipato regolarmente a riunioni anticoncorrenziali nel corso di diversi periodi compresi tra il 16 ottobre 1992 e il 9 novembre 2004 in Belgio, Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi e Austria ed, in particolare, avevano dato vita ad un cartello avente ad oggetto il coordinamento degli aumenti annuali di prezzo e di altri elementi attinenti alla fissazione dei prezzi, nonché la divulgazione e lo scambio di informazioni commerciali riservate. I prodotti interessati da detta infrazione erano gli articoli di rubinetteria, i box doccia e i relativi accessori nonché gli articoli sanitari in ceramica.
Molte delle società sanzionate proponevano ricorso dinanzi al Tribunale UE al fine di chiedere l’annullamento della decisione della Commissione e/o la riduzione delle ammende inflitte. Con sentenze del 16 settembre 2013 il Tribunale, da un lato, aveva respinto i ricorsi proposti da alcune società e, dall’altro, aveva annullato parzialmente la decisione della Commissione per le altre società, in alcuni casi riducendo o anche annullando le ammende inflitte nei loro confronti.
Per quanto riguarda, in particolare, le ammende di 57,69M di euro inflitte alla società Sanitec Europe e alle sue controllate di allora (ossia Keramag Keramische Werke, Koralle Sanitärprodukte, Koninklijke Sphinx, Allia, Produits Céramiques de Touraine e Pozzi Ginori), il Tribunale annullava le ammende di 7,11M di euro imposte alla Allia e alla Produits Céramiques de Touraine riducendo così l’importo delle ammende del gruppo Sanitec ad un importo complessivo di 50,58M di euro.
Con sentenza del 26 gennaio 2017 (C‑613/13 P) la Corte di Giustizia, accoglieva parzialmente l’appello della Commissione e annullava parzialmente la suddetta sentenza rinviando la causa dinanzi al Tribunale UE. In sostanza per quanto riguarda la questione della partecipazione dell’Allia e della Produits Céramiques de Touraine, a giudizio della Corte di Giustizia il Tribunale aveva violato l’obbligo di motivazione nonché le norme in materia di assunzione delle prove per essersi segnatamente astenuto i) dal procedere ad un esame completo della decisione della Commissione e degli elementi di prova, ii) dall’esaminare il valore probatorio di taluni elementi di prova menzionati nella decisione della Commissione e iii) dal verificare se gli elementi di prova, esaminati nel loro complesso, potessero rafforzarsi reciprocamente.
Con la sentenza in commento (cause riunite T-379/10 RENV e T-381/10 RENV), il Tribunale UE riesamina l’efficacia probatoria degli elementi di prova relativi alla partecipazione dell’Allia e della Produits Céramiques de Touraine all’intesa sui prezzi degli articoli sanitari in ceramica in Francia e, quindi, rivede l’analisi condotta nella sua sentenza del 16 settembre 2013. Il Tribunale UE considera che, nel loro complesso, gli elementi di prova sottoposti alla sua valutazione dimostrano l’esistenza di una partecipazione dell’Allia e della Produits Céramiques de Touraine all’intesa addebitata e, dunque, riconosce che le ammende di 7,11M di euro imposte dalla Commissione all’Allia e alla Produits Céramiques de Touraine erano corrette. Nel suo complesso, quindi, il Tribunale conferma l’ammenda di 57,69M di euro originariamente inflitta al gruppo Sanitec nel 2010.