E’ opinione diffusa tra gli addetti ai lavori e nella pubblica opinione che la qualità redazionale del legislatore nazionale abbia raggiunto negli ultimi anni livelli decisamente poco onorevoli.
Per chi abbia avuto la sorte di imbattersi nella lettura del poliedrico testo del Decreto legge 145/2013, meglio noto come “Destinazione Italia”, così come convertito in Legge lo scorso 19 febbraio (vd. qui) avrà forse notato che in sede di conversione sono state apportate, in acluni casi, modifiche davvero singolari.
Prendiamo, solo a titolo di esempio, la modifica che ha interessato l’art. 13, c. 14, che introduce procedure competitive per la scelta da parte dei gestori di aereoporti dei vettori aerei beneficiari di contributi “promozionali”.
Di seguito riportiamo il testo originario (colonna di sinistra) e quello modificato (colonna di destra):
Testo del Decreto Legge |
Testo del Decreto Legge come modificato in sede di conversione |
14. I gestori di aeroporti che erogano contributi, sussidi o ogni altra forma di emolumento ai vettori aerei in funzione dell’avviamento e sviluppo di rotte destinate a soddisfare e promuovere la domanda nei rispettivi bacini di utenza, devono esperire procedure di scelta del beneficiario che siano concorrenziali, trasparenti e tali da garantire la più ampia partecipazione dei vettori potenzialmente interessati, secondo modalità da definirsi con apposite Linee guida adottate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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14. I gestori di aeroporti che erogano contributi, sussidi o ogni altra forma di emolumento ai vettori aerei in funzione dell’avviamento e sviluppo di rotte destinate a soddisfare e promuovere la domanda nei rispettivi bacini di utenza, devono esperire procedure di scelta del beneficiario che siano concorrenziali trasparenti e tali da garantire la più ampia partecipazione dei vettori potenzialmente interessati, secondo modalità da definirsi con apposite Linee guida adottate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti l’Autorità di regolazione dei trasporti e l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. |
In grassetto sono indicate le parti che sono state aggiunte (su cui non ci soffermeremo) e in barrato le eliminazioni.
Leggere, al giorno d’oggi, in una norma dello Stato che ” … al comma 14, le parole: «che siano concorrenziali,» sono soppresse”, fa, sulle prime, sussultare.
Una lettura però del testo consolidato è rassicurante dal momento che “ esperire procedure di scelta del beneficiario che siano trasparenti e tali da garantire la più ampia partecipazione dei vettori potenzialmente interessati” non può voler dire altro che svolgere procedure “concorrenziali” (chi ha dubbi rilegga l’art. 12 delle Disposizioni sulla Legge in Generale).
Non ci resta che confidare, quindi, sulla circostanza che il nostro Parlamento, avendo ben a mente l’immanenza delle regole e dei principi concorrenziali nell’ordinamento giuridico nazionale e dell’Unione, abbia disposto la soppressione delle parole “che siano concorrenziali” con la ferma intenzione di semplificare da un punto di vista meramente sintattico un testo inutilmente ridondante.