La Commissione Europea in data 19 giugno u.s. ha pubblicato e sottoposto a market test gli impegni proposti dalla società Bulgarian Energy Holding (BEH) nell’ambito del procedimento aperto nei confronti di quest’ultima nel dicembre 2012 per presunto abuso di posizione dominante nel mercato della vendita all’ingrosso di energia elettrica in Bulgaria.
La condotta contestata dalla Commissione a BEH (società di proprietà dello Stato verticalmente integrata nei settori dell’energia elettrica e il gas) sarebbe consistita nel prevedere, nei contratti di fornitura di energia elettrica all’ingrosso stipulati con le proprie controparti contrattuali (trader), clausole contenenti restrizioni territoriali al diritto di rivendita dell’energia acquistata (es. obbligo di rivendita all’interno del territorio nazionale). I suddetti contratti contenevano inoltre meccanismi volti a monitorare ed eventualmente sanzionare i clienti che si discostassero dalle istruzioni impartite. Tale comportamento, ad avviso della Commissione, avrebbe l’effetto di ridurre la liquidità nel mercato interno dell’energia e creare artificialmente barriere al commercio tra la Bulgaria e gli altri Stati membri.
Al fine di superare le preoccupazioni espresse dalla Commissione nella comunicazione delle risultanze istruttorie, BEH ha proposto i seguenti impegni:
• eliminazione delle clausole contrattuali che prevedono restrizioni territoriali alla rivendita;
• istituzione di una piattaforma per le contrattazioni sul mercato del giorno prima (DAM platform) attraverso un accordo tra la propria controllata Indipendent Bulgarian Energy Exchange (IBEX) ed un soggetto terzo (service provider) che si occuperà dello sviluppo e della gestione della piattaforma stessa. La piattaforma dovrà essere operativa entro 3 mesi dalla notifica formale della decisione da parte della Commissione;
• trasferimento del controllo di IBEX da BEH al Ministero delle finanze in modo da assicurare l’indipendenza della borsa elettrica;
• assunzione dell’obbligo da parte di BEH e delle sue affiliate di offrire sulla piattaforma ogni anno e per la durata di 5 anni un determinato quantitativo minimo di energia ad un prezzo cost reflective. Ciò al fine di garantire, oltre che un’adeguata liquidità del mercato ed adeguati segnali di prezzo, che quantitativi significativi di energia vengano negoziati su base anonima senza possibilità di tracciare la destinazione finale al momento della transazione.
Eventuali commenti dovranno pervenire alla Commissione entro il 19 luglio pv.
Si rileva, inoltre, che ad oggi sempre nei confronti di BEH (e delle sue controllate Bulgargaz e Bulgartransgaz) è pendente davanti alla Commissione un altro procedimento per presunto abuso di posizione dominante con riferimento all’accesso alle infrastrutture gas.
Fonte: Commissione europea