La Corte di Appello di Milano, ribaltando il giudizio di primo grado, ha dichiarato ammissibile l’azione di classe proposta da Altroconsumo, una associazione che tutela i consumatori, nei confronti di Trenord, un operatore ferroviario.
La Corte d’Appello ha fatto chiarezza sulla interpretazione da fornire al requisito della “omogeneità” dei diritti che deve sussistere per dichiarare una azione di classe ammissibile ai sensi dell’art. 140 bis del Codice del Consumo.
Secondo la Corte d’Appello, tale requisito deve essere interpretato coerentemente con la ratio dell’istituto processuale dell’azione di classe e, accertata la omogeneità sotto il profilo dell’an (il fatto generatore dell’illecito o l’inadempimento contrattuale), “la diversificazione sotto il profilo delle specifiche conseguenze non fa venire meno l’omogeneità, potendo al più incidere sul quantum spettante a ciascuno ed essendo espressamente previsto a riguardo il ricorso, oltre che alla liquidazione equitativa anche all’applicazione di rigidi e predeterminati criteri oggettivi di calcolo“.
Il Collegio giudicante ha revocato l’ordinanza di inammissibilità del Tribunale di Milano ed ha rimesso le parti davanti a quest’ultimo per l’adozione dei provvedimenti relativi alla prosecuzione dell’azione.
Sono attualmente 9 le azioni di classe dichiarate ammissibili nell’ordinamento nazionale, mentre 22 sono pendenti dinanzi ai Tribunali italiani.
Solo una azione di classe si è conclusa con la condanna al risarcimento del danno subito dai consumatori (i dati aggiornati sull’applicazione dell’istituto sono disponibili qui).
Gli aspetti controversi dell’istituto dell’azione di classe in Italia e della recente prassi applicativa sono illustrati in chiave critica qui.
Il testo integrale dell’Ordinanza è disponibile qui (CA Milano Trenord 030314).
La giurisprudenza in materia di azione di classe è disponibile qui.
Fonte: Corte d’Appello di Milano