Il 18 febbraio 2014, la Corte di Cassazione francese ha reso una decisione riguardante il ruolo che l’appartenenza di un’impresa ad un gruppo svolge ai fini del calcolo della sanzione.
Il caso di specie riguarda un’ammenda inflitta per un totale di circa 10 milioni di Euro dall’Autorità di concorrenza francese, con provvedimento del 26 gennaio 2011, a quattordici imprese che avevano posto in essere un’intesa illecita nel mercato del restauro di monumenti storici. Tra le imprese sanzionate, per la maggior parte piccole e medie imprese, si trovava la ricorrente (Pradeau et Morin) la quale, in ragione della sua appartenenza al gruppo Eiffage, era stata sanzionata in maniera più consistente delle altre, per un totale di 4 milioni di Euro, nonostante avesse partecipato solo a due intese di natura regionale e beneficiasse di una riduzione dell’ammenda grazie alla procedura francese di settlement (c.d. di non-contestation des griefs). L’11 ottobre 2012, la Corte d’appello di Parigi aveva confermato la legittimità del provvedimento dell’Autorità di concorrenza francese.
In linea generale, la Corte di cassazione francese ha affermato che sussiste un legame tra l’imputabilità della pratica anticoncorrenziale al gruppo e il volume d’affari di quest’ultimo nel calcolo dell’ammenda, anche tenuto conto dei fini dissuasivi dell’ammenda stessa.
Il giudice francese ha altresì ricordato, però, che le sanzioni pecuniarie devono essere determinate individualmente ed in modo motivato. Ha quindi ritenuto che, essendosi la ricorrente comportata in modo autonomo sul mercato in questione, il suo comportamento non potesse essere attribuito alla capogruppo sulla base delle risultanze processuali raccolte. La Corte d’Appello, invero, aveva omesso di motivare il punto per cui l’appartenenza al gruppo avesse avuto un ruolo rilevante o comunque avesse influenzato l’attuazione dell’intesa, in tal modo rendendo infondata la propria decisione.
Inoltre, l’Autorità di concorrenza francese non aveva stabilito che la filiale e la capogruppo costituivano unitamente un’impresa ai sensi del diritto della concorrenza. La Corte d’appello (la quale aveva rilevato la solo responsabilità della filiale) non poteva quindi considerare l’appartenenza al gruppo, ai fini dell’aumento della sanzione, senza precisare il ruolo che aveva assunto il gruppo nell’attuazione delle pratiche anticoncorrenziali in questione.
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Fonte: Cour de cassation