Il 6 ottobre 2015, la Corte di Giustizia europea si è pronunciata a seguito del rinvio pregiudiziale avente ad oggetto la compatibilità del sistema di sconti praticato dalla Post Danmark con l’articolo 102 TFUE.
Nel corso del 2007 ed il 2008, la Post Danmark A/S era incaricata del servizio postale universale di distribuzione di lettere e pacchi, ed in particolare di distribuzione di massa su tutto il territorio della Danimarca.
La società aveva posto in essere un sistema di sconti per la pubblicità diretta per la corrispondenza sul mercato della distribuzione di spedizioni di massa. Tale sistema di sconti prevedeva una scala percentuale superiore al 16%, laddove tale percentuale era condizionata ai clienti che avessero raggiunto una quantità “standardizzata” di spedizioni ogni anno.
Per tale motivo, nel 2009 il Consiglio per la concorrenza (Konkurrencerådet) ha ritenuto che la Post Danmark avesse abusato di una posizione dominante sul mercato della distribuzione delle spedizioni di massa e tale decisione è stata confermata nel 2010 dalla Commissione di ricorso in materia di concorrenza (Konkurrenceankenævnet). La Post Danmark, pertanto, ha adito il Tribunale per gli affari marittimi e commerciali (Sø- og Handelsret), che ha deciso di sottoporre alla Corte alcune questioni pregiudiziali finalizzate a chiarire la compatibilità del sopracitato sistema di sconti con l’articolo 102 TFUE.
In primo luogo, in relazione ai criteri che devono essere presi in cosiderazione per determinare se un sistema di sconti risulta il contrasto con l’articolo 102 TFUE, la Corte ha sottolineato che l’utilizzo esclusivo di sconti quantitativi collegati al volume delle vendite, di per se, non costituisce una violazione dell’articolo 102 TFUE, salvo che l’ottenimento degli sconti non sia condizionato all’acquisto da parte dei clienti di una parte o della totalità dei loro ordini in favore dell’impresa in posizione dominante.
Considerato che il sistema posto in essere dalla Post Danmark non ricade all’interno di tale fattispecie, la Corte ha ritenuto che, al fine di verificare l’esistenza di effetti escludenti prodotti dagli sconti, occorre esaminare tutte le circostanze del caso di specie.
In particolare, alcuni fattori che devono essere presi in considerazione sono i “criteri e le modalità di concessione degli sconti”, la portata della posizione dominante dell’impresa interessata e le “specifiche condizioni di concorrenza del mercato di riferimento”. La Corte ha, altresì, precisato che l’applicazione del sistema di sconti alla maggior parte della clientela nel mercato può configurare un’indicazione utile della rilevanza di tale pratica e del suo impatto sul mercato. Essa ha, inoltre, ribadito che, anche qualora la produzione di effetti anticompetitivi sia certa, l’impresa in posizione dominante può sempre dimostrare il raggiungimento di efficienze derivanti dalle condotte in oggetto che siano in grado di controbilanciare gli effetti negativi sulla concorrenza.
Quanto all’applicazione del criterio del “concorrente altrettanto efficiente”, la Corte ha chiarito che né l’articolo 102 TFUE né la giurisprudenza prescrivono l’obbligo di utilizzare tale criterio al fine di accertare il carattere abusivo di un sistema di sconti. La Corte ha aggiunto che, considerata l’elevata quota di mercato detenuta dalla Post Danmark ed i vantaggi strutturali derivanti del monopolio legale, l’applicazione del criterio del “concorrente altrettanto efficiente” non è applicabile in quanto la struttura del mercato di riferimento rende praticamente impossibile la comparsa di un nuovo concorrente.
Infine, in relazione all’ultima questione posta all’attenzione della Corte, le viene chiesto se ai fini dell’applicazione dell’articolo 102 TFUE, gli effetti anticoncorrenziali derivanti dagli sconti debbano essere probabili, gravi e notevoli.
A tal riguardo, la Corte ha precisato che gli effetti anticompetitivi non possono essere di carattere puramente ipotetico, ma la condotta abusiva di una società in posizione dominante deve risultare da effetti attuali ed escludenti.
La Corte ha concluso sottolineando che non è necessario accertare la gravità degli effetti ai fini dell’applicazione dell’articolo 102 TFUE, “dal momento che il mercato risulta già indebolito nella sua struttura concorrenziale per la presenza dell’impresa in posizione dominante e qualsiasi ulteriore restrizione della suddetta struttura può costituire uno sfruttamento abusivo di posizione dominante”.
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FRANCESCO PALMERI, ha collaborato alla redazione del contributo
Fonte: Corte di Giustizia