L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha reso noto oggi che, nell’adunanza del 17 ottobre u.s., ha deliberato che non risultano elementi atti a comprovare che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (CdO) di Brescia abbia posto in essere un’intesa in violazione dell’articolo 2 legge n. 287/90 nel mercato dei servizi di assistenza legale.
Nel giugno 2009 l’AGCM aveva avviato un procedimento istruttorio a seguito della segnalazione di due avvocati iscritti presso il CdO di Milano. Nelle segnalazioni si denunciava l’illiceità del comportamento del CdO di Brescia consistente nell’avere adottato un provvedimento disciplinare di censura nei confronti degli avvocati segnalanti. In particolare, ai segnalanti era stata contestata la contrarietà alle norme del Codice deontologico forense di un’iniziativa caratterizzata da alcuni elementi di innovazione, quali (i) lo svolgimento dell’attività professionale in uno studio posto sulla pubblica via, nonché (ii) l’offerta di una prima consulenza gratuita.
Nel Provvedimento di chiusura dell’istruttoria l’AGCM ha ritenuto che le decisioni del CdO di Brescia abbiano avuto una valenza limitata al singolo caso concreto e che quindi non abbiano disincentivato i comportamenti concorrenziali sia degli iscritti di tale Ordine sia dei diversi Ordini territoriali.
Secondo l’AGCM, più in particolare, il CdO di Brescia non ha considerato di per sé violata la disciplina deontologica forense per avere gli avvocati aperto uno studio professionale sulla pubblica via, ovvero per avere dimostrato l’intenzione di praticare compensi professionali anche inferiori a quanto generalmente richiesto, ma si è limitato a valutare alcune specifiche modalità con cui gli stessi hanno promosso la propria attività.
Il testo del Provvedimento è disponibile, cliccando qui.
Fonte: AGCM