Nella riunione del 27 marzo 2014, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deciso che non sussistono i presupposti per irrogare la sanzione pecuniaria nei confronti di AQP per mancato rispetto degli impegni, ai sensi dell’art. 14-ter, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287/90.
Con decisione del 23 settembre 2013, l’AGCM aveva deciso di avviare un procedimento per inottemperanza nei confronti di AQP. Il provvedimento seguiva diverse segnalazioni presentate da alcuni consumatori e dal Movimento Difesa del Cittadino, che avevano lamentato l’impossibilità per gli utenti del servizio idrico integrato nella Regione Puglia di rivolgersi, per l’allacciamento della rete fognaria e idrica, ad imprese diverse da AQP pur essendo, le prime, in grado di offrire tale servizio a prezzi più convenienti di quest’ultima.
A conclusione della predetta istruttoria, l’AGCM ha ritenuto che la mancata ottemperanza ad uno degli impegni resi obbligatori con il provvedimento amministrativo non sia imputabile alla condotta di AQP, ma ad elementi di natura regolatoria e istituzionale estranei alla sua sfera di responsabilità.
Il testo integrale della decisione è disponibile al seguente link.
Fonte: AGCM