L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha pubblicato, in data 15 febbraio 2020, il parere rivolto al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei Deputati, al Presidente della I Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, ed al Presidente della V Commissione Bilancio e Tesoro della Camera dei Deputati (AS1646).
Il parere è stato formulato ai sensi dell’art. 22 L. n. 287/90 in merito alle gravi criticità concorrenziali nei mercati di vendita al dettaglio di servizi di energia elettrica e gas, determinate dal decreto legge “Milleproroghe”.
L’Autorità premette innanzitutto che, con la legge n. 124/2017, erano state previste scadenze e modalità per il superamento dei “regimi di tutela” vigenti nei mercati di vendita al dettaglio a piccole imprese e clienti domestici di energia elettrica e gas. Tali “regimi di tutela” erano stati introdotti nel 2007, assieme alla liberalizzazione dell’attività di vendita nella filiera elettrica e del gas, quale sistema di tutela di prezzo per tali clienti.
La legge 124/17 stabiliva, tra le altre cose, che il Ministro dello sviluppo economico avrebbe dovuto adottare entro il 30/04/2018 un Decreto Ministeriale disciplinante le modalità con cui procedere alla transizione nel mercato libero dei soggetti che, alla scadenza di legge, non avessero scelto autonomamente un fornitore a mercato, così da garantire “necessità di concorrenza, pluralità di fornitori e offerte nel libero mercato”.
Nei piani del legislatore, il settore dell’energia in Italia avrebbe dovuto essere completamente liberalizzato entro il 2019.
Tuttavia, alla luce dei ritardi nell’attuazione degli adempimenti disposti dalla legge, il termine fissato per la fine del regime di tutela è stato prima prorogato al 1/07/2020 alla legge 108/2018, e poi al 1/01/2022 dal decreto-legge 162/2019.
Tanto premesso, l’Autorità evidenzia che da questo ennesimo rinvio derivano gravi rischi per la concorrenza.
Innanzitutto, l’AGCM ricorda che la Direttiva UE 2019/944 stabilisce il principio generale della libertà del fornitore di determinare il prezzo della fornitura di energia elettrica. La fissazione di tali prezzi è “misura fondamentalmente distorsiva”, perché “comporta un accumulo del deficit tariffario, una scelta limitata per i consumatori, scarsi incentivi al risparmio di energia e agli investimenti nell’efficienza energetica, bassi standard di servizio, calo del coinvolgimento e della soddisfazione dei consumatori e restrizione della concorrenza, oltre che un numero inferiore di prodotti e servizi innovativi sul mercato”. La Direttiva prevede quindi che la fissazione dei prezzi venga utilizzata solo “in circostanze e per beneficiari bene definiti, senza prevalere sul principio di apertura dei mercati”, e avere durata limitata (cons. 23). Gli interventi pubblici, insomma, possono essere ammessi solo se caratterizzati da transitorietà e finalizzati a creare una concorrenza effettiva tra fornitori, garantendo la parità di accesso ai clienti da parte delle imprese di energia elettrica dell’Unione.
In secondo luogo, l’Autorità ricorda altresì che la piena liberalizzazione del mercato retail è la fase conclusiva del percorso, iniziato negli anni ’90, di riassetto nel settore dell’energia, in cui è già stato definito il funzionamento concorrenziale della fasi di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia. Senza tale completamento, consumatori finali ed imprese non possono beneficiare dei risultati derivanti dalla concorrenza nelle altre fasi della filiera, né in termini di riduzioni di spesa per i consumi energetici, né in termini di vantaggi derivanti dalla pluralità di offerte, migliore efficienza, diffusione dei servizi innovativi, etc.
Il mantenimento delle tutele del prezzo ha consentito la sopravvivenza di una struttura dei mercati caratterizzata da posizioni dominanti e da un elevato livello di concentrazione dell’offerta, e ciò ha condotto spesso a fenomeni di sfruttamento abusivo di posizioni dominanti, a detrimento della competizione tra imprese e danneggiando i clienti finali.
L’Autorità ritiene quindi che l’ulteriore proroga del termine per l’abrogazione del servizio di tutela crei nei consumatori incertezza, confusione e scarsa propensione al cambiamento, oltre a determinare ulteriori concentrazioni dell’offerta.
In conclusione, l’AGCM sostiene innanzitutto la necessità che il nuovo termine del 1/01/2022 venga considerato inderogabile e non suscettibile di nuovi rinvii, auspicando che in sede di conversione venga disposto che le amministrazioni portino a termine gli adempimenti, già statuiti nella legge di concorrenza n. 124/17, e che venga prevista un’attività consultiva dell’Autorità stessa.
Infine, l’Autorità auspica che la modalità di transizione nel mercato libero dei clienti che, alla data di scadenza delle tutele, non avranno già scelto il fornitore, sia basata su meccanismi trasparenti di asta competitiva, per impedire che tali clienti siano automaticamente assegnati al loro esercente attuale tramite, per esempio, meccanismi di silenzio-assenso, sempre al fine di rimediare alla concentrazione dell’offerta e garantire una struttura effettivamente concorrenziale dei mercati della vendita di energia elettrica e gas.
Fonte: AGCM