Con sentenze nn. 12407, 12418, 12419 e 12420 del 2017 il Tar Lazio si è pronunciato sui ricorsi proposti dalle società General Beton Triveneta S.p.A., Mosole S.p.A., Ilsa Pacifici Remo S.p.A. e Jesolo Calcestruzzi S.r.l. e per l’annullamento del provvedimento sanzionatorio emesso dall’AGCM a conclusione del procedimento istruttorio I780.
Come si ricorderà, con il provvedimento impugnato l’AGCM aveva accertato l’esistenza di due intese anti-competitive, realizzate da imprese operanti nel mercato del calcestruzzo, per il tramite della società di consulenza Intermodale S.r.l. e attraverso uno scambio di informazioni sensibili, finalizzate alla ripartizione dei cantieri di fornitura del calcestruzzo e alla fissazione dei prezzi di vendita in due mercati geografici del Veneto. Più in particolare, l’AGCM accertava che:
1) le società General Beton Triveneta S.p.A., SuperBeton S.p.A., Mosole S.p.A. Ilsa Pacifici Remo S.r.l., Jesolo Calcestruzzi S.r.l. e Intermodale S.r.l. avevano posto in essere una complessa e continuata intesa orizzontale nel mercato rilevante costituito dall’area geografica Venezia Mare in violazione dell’art. 2 della legge n. 287/90;
2) la società SuperBeton S.p.A., F.lli Romor S.r.l. e F.lli De Pra S.p.A. e Intermodale S.r.l. avevano posto in essere una complessa e continuata intesa orizzontale nel mercato rilevante costituito dalla provincia di Belluno, in violazione della medesima disposizione di legge.
Recentemente il Tar Lazio si era pronunciato sui ricorsi presentati dalle società operanti nella provincia di Belluno, rigettando le censure volte a contestare la sussistenza dell’illecito e accogliendo parzialmente i motivi di ricorso indirizzati alla quantificazione della sanzione, significativamente ridotta dai giudici amministrativi.
Il Tar Lazio si è ora pronunciato sui ricorsi proposti dalle società operanti nell’area geografica di Venezia Mare, rigettandoli integralmente.
I giudici amministrativi hanno in primo luogo respinto i motivi di doglianza con i quali le ricorrenti hanno contestato l’esistenza del mercato rilevante individuato dall’AGCM nell’area geografica di Venezia Mare in considerazione della scarsa estensione dello stesso. Ricordando da un lato come, nei casi di intese restrittive della concorrenza l’estensione del mercato è determinata in primo luogo dall’estensione del coordinamento e, dall’altro, come anche una porzione ristretta del territorio nazionale possa assurgere a mercato rilevante, il Tar Lazio ha ritenuto non censurabile la definizione del mercato rilevante operata dall’AGCM.
Il Tar Lazio ha inoltre giudicato irrilevante la circostanza che alcune delle ricorrenti producessero essenzialmente per “autoconsumo”, posto che non è necessario che un’intesa anticoncorrenziale sia, per essere definita tale, orientata esclusivamente all’ampliamento di quote di mercato, potendo riscontrarsi un profilo di anticoncorrenzialità anche solo nel mantenimento delle quote originarie, soprattutto in un periodo di crisi e concentrazione del mercato, laddove una concorrenza piena avrebbe potuto metterle in discussione.
I giudici amministrativi hanno altresì rigetto i motivi di ricorso con i quali le ricorrenti hanno denunciato l’illegittimità del provvedimento per non avere l’AGCM dimostrato la partecipazione di ciascuna impresa alle singole infrazioni, richiamando l’orientamento giurisprudenziale secondo cui nella fattispecie dell’intesa anticoncorrenziale risulta superfluo, al fine dell”an” della responsabilità, indagare se il singolo partecipante all’intesa abbia avuto un ruolo maggiore o minore, attivo o meramente passivo.
Il Tar Lazio ha infine condiviso il giudizio dell’AGCM circa la gravità dell’intesa, corrispondendo la condotta posta in essere dalle imprese alla fattispecie di intesa segreta di fissazione dei prezzi e ripartizione dei mercati, e giudicato proporzionata e non censurabile la sanzione irrogata.
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Fonte: Giustizia Amministrativa