Con sentenze nn. 11885, 11886 e 11887 del 2017 il Tar Lazio si è pronunciato sui ricorsi proposti dalle società SuperBeton S.p.A., F.lli Romor S.rl. e F.lli De Pra S.p.A. e per l’annullamento del provvedimento sanzionatorio emesso dall’AGCM a conclusione del procedimento istruttorio I780.
Come si ricorderà, con il provvedimento impugnato l’AGCM aveva accertato l’esistenza di due intese anti-competitive, realizzate da imprese operanti nel mercato del calcestruzzo, per il tramite della società di consulenza Intermodale S.r.l. e attraverso uno scambio di informazioni sensibili, finalizzate alla ripartizione dei cantieri di fornitura del calcestruzzo e alla fissazione dei prezzi di vendita in due mercati geografici del Veneto. Più in particolare, l’AGCM accertava che:
1) le società General Beton Triveneta S.p.A., SuperBeton S.p.A., Mosole S.p.A. Ilsa Pacifici Remo S.r.l., Jesolo Calcestruzzi S.r.l. e Intermodale S.r.l. avevano posto in essere una complessa e continuata intesa orizzontale nel mercato rilevante costituito dall’area geografica Venezia Mare in violazione dell’art. 2 della legge n. 287/90;
2) la società SuperBeton S.p.A., F.lli Romor S.r.l. e F.lli De Pra S.p.A. e Intermodale S.r.l. avevano posto in essere una complessa e continuata intesa orizzontale nel mercato rilevante costituito dalla provincia di Belluno, in violazione della medesima disposizione di legge.
Con le sentenze in commento il Tar Lazio ha giudicato infondati i motivi di ricorso con i quali le ricorrenti hanno censurato, sotto diversi profili, l’accertamento della sussistenza dell’intesa compiuto dall’AGCM, ritenendo che gli elementi indiziari gravi, precisi e concordanti addotti dall’Autorità testimoniano l’esistenza di una prassi di collaborazione tra imprese, orientata a istituire un meccanismo di ripartizione del mercato e di concertazione delle rispettive politiche di prezzo. Il Tar Lazio ha altresì confermato la superfluità della valutazione degli effetti concreti dell’intesa, dato che l’illiceità in questione discendeva dall’oggettiva idoneità della condotta ad alterare potenzialmente la concorrenza.
Le censure di SuperBeton indirizzate alla quantificazione della sanzione per l’intesa realizzata nel mercato geografico di Venezia Mare sono state parimenti respinte, mentre hanno trovato accoglimento i motivi con i quali le tre ricorrenti hanno contestato la sanzione irrogata per l’intesa posta in essere nel mercato costituito della provincia di Belluno. Secondo i giudici amministravi, infatti, nel giudizio sulla commisurazione della sanzione inflitta, l’AGCM avrebbe dovuto considerare che l’intesa realizzata nell’area di Belluno era idonea a condizionare solo parzialmente l’andamento del mercato di riferimento, avendo coinvolto un numero di imprese rappresentati circa il 50% del mercato. Su tali basi, il Tar Lazio ha disposto la riduzione nella misura del 60% delle sanzioni inflitte alle ricorrenti.
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Fonte: Giustizia Amministrativa