L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha pubblicato, in data 12 giugno 2017, il parere rivolto alla Regione Lazio (AS1380).
Il parere è stato formulato ai sensi dell’art. 22 L. n. 287/90, in merito alla proposta di Regolamento regionale n. 3074/2017, recante “Modifiche al Regolamento regionale 7 agosto 2015, n. 8 (Nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere)”.
La Regione Lazio ha richiesto questo parere a seguito di un precedente parere dell’AGCM ai sensi dell’art. 21 bis, in merito alle restrizioni concorrenziali presenti nella “Nuova disciplina dell’attività ricettiva extralberghiera” (Regolamento 7 agosto 2015, n. 8), al quale era seguita l’impugnazione davanti al TAR della disciplina stessa.
Il TAR Lazio, con sentenza n. 6755/2016, aveva quindi annullato il Regolamento nella parte in cui conteneva restrizioni all’operatività delle strutture (ovvero la disciplina dei periodi di chiusura, il potere di Roma Capitale di individuare zone del proprio territorio da destinare all’apertura di Ostelli, la durata minima dei contratti di affitto per le Case Vacanza) ed altre che configuravano ostacoli all’accesso (ad esempio, la metratura minima obbligatoria di alcuni spazi, in combinato disposto con la disciplina transitoria che prevedeva obblighi di adeguamento strutturale).
La proposta oggetto della richiesta del presente parere ha accolto i rilievi dell’Autorità e del giudice amministrativo, abrogando una serie di disposizioni: la possibilità per i Comuni di individuare specifici periodi di chiusura delle strutture extralberghiere in caso di particolare congestione della domanda, della possibilità per Roma Capitale di individuare specifiche zone da destinare all’apertura di Ostelli, i periodi di chiusura obbligatori delle Case Vacanza non imprenditoriali e il periodo di inattività obbligatoria dei B&B non imprenditoriali.
Nonostante ciò, l’Autorità rileva che la proposta presenta comunque criticità, anche nuove.
In particolare, si tratta dei requisiti dimensionali minimi. Sebbene alcuni dei prerequisiti dimensionali siano stati abrogati a seguito del parere precedente, altri sono rimasti, e ciò nonostante il precedente parere evidenziasse come la previsioni di tali vincoli non fosse necessaria. Lo stesso TAR si era espresso ritenendo irragionevole l’applicazione di vincoli dimensionali contenuti in regolamenti edilizi ad alloggi destinati “a ordinarie finalità abitative” ad “alloggi destinati (quasi per definizione) non già ad una ospitalità stabile e, quindi durevole, quanto piuttosto fugace”.
Tramite l’eliminazione di alcuni di questi vincoli e lasciandone invece altri, la bozza in esame introduce elementi di incongruità nella disciplina complessiva. Di conseguenza, l’Autorità auspica che si elimini il riferimento a vincoli dimensionali minimi tali da ostacolare ingiustificatamente l’accesso al mercato e che, pertanto, l’eventuale previsione di dimensioni minime funga da elemento di differenziazione tra le strutture così da articolare l’offerta.
In secondo luogo, l’AGCM ritiene auspicabile anche un ripensamento dei numerosi requisiti funzionali imposti alle strutture extralberghiere previsti negli Allegati alla bozza, poiché si tratta di elementi che contribuiscono a differenziare l’offerta e, quindi, dovrebbero essere liberamente determinati dall’operatore. Eventualmente, potrebbero essere previsti unicamente per le strutture di maggior pregio, al fine di differenziarle da quelle appartenenti a categorie inferiori.
L’AGCM segnala infine altre criticità riguardo a divieti discriminatori e restrittivi della concorrenza, come ad esempio la disciplina che impone di gestire le Case per ferie “al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali”, limitando ingiustificatamente il principio della libera iniziativa economica.
L’Autorità conclude auspicando che le considerazioni sopra esposte possano indurre l’intestata Regione a una revisione complessiva della disciplina in esame in senso proconcorrenziale, al fine di non precludere (o di non ostacolare indebitamente) l’accesso a tali attività e, dunque, garantendo al contempo una maggiore offerta dei servizi in questione a beneficio dell’utenza.
Fonte: AGCM