L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha pubblicato, il 29 febbraio 2016, il parere rivolto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed ai servizi informativi e statistici e Direzione Generale per il trasporto statale e per l’intermodalità (AS1256).
Il parere è stato formulato ai sensi dell’art. 22 L. n. 287/90, a seguito di una richiesta pervenuta dall’intestato Ministero, che a sua volta trae origine da un esposto presentato da un operatore autorizzato.
Questo lamentava il fatto che certi nuovi operatori autorizzati allo svolgimento di servizi di linea interregionali non applicherebbero una tariffa fissa ma un prezzo variabile in base al giorno del viaggio ed alla disponibilità dei posti. Tale pratica, secondo l’impresa, creerebbe “disagi concorrenziali” ai concorrenti che invece “applicano severamente le tariffe pubblicate sulla loro licenza”.
Il Ministero ha quindi richiesto all’AGCM di pronunciarsi sulla “legittimità delle metodologie di determinazione dei prezzi” adottate da detti operatori.
Nella richiesta, il Ministero ha anche premesso che l’autorizzazione allo svolgimento dei servizi di linea interregionali viene rilasciata dal Ministero stesso e che tali servizi sono esercitati in autonomia di impresa. Di conseguenza, anche i prezzi sono decisi autonomamente dalle imprese, perché nell’autorizzazione rilasciata vengono indicati unicamente i prezzi massimi e lo sconto massimo applicabile.
L’Autorità esordisce premettendo che il mercato dei servizi di trasporto di linea su gomma interregionali è stato liberalizzato dal D.Lgs. n. 285/2005, Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale, e che per accedere al mercato è sì necessario il possesso di determinati requisiti, ma tra questi non vi è la necessità di un’approvazione preventiva dei prezzi.
La normativa vigente prevede unicamente che i prezzi siano prestabiliti e che nell’autorizzazione siano indicati i prezzi e gli sconti massimi, ma nulla dispone rispetto all’articolazione delle politiche di prezzo da parte degli operatori, i quali sono liberi di fissare il livello e la frequenza degli sconti e di stabilire prezzi diversi in funzione dei giorni o del fattore di riempimento dei mezzi o di altre variabili.
Tale metodologia, secondo l’Autorità, appare ispirata ad un principio di gestione dinamica delle tariffe orientata alla massimizzazione dei ricavi. Inoltre, trattandosi di un mercato liberalizzato, ogni eventuale vincolo normativo o regolamentare alla libertà tariffaria delle imprese sarebbe in aperto contrasto con i principi e le norme a tutela della concorrenza.
Simili politiche tariffarie, nell’ottica dell’AGCM, potrebbero essere potenzialmente suscettibili di ledere la concorrenza solo nell’ipotesi in cui fossero praticate da un operatore in posizione dominante e risultassero talmente aggressive da non essere replicabili da un concorrente altrettanto efficiente, in violazione dell’art. 3 della legge n. 287/90 e/o dell’art. 102 TFUE.
Questo non, è tuttavia, il caso di specie, e l’Autorità conclude quindi che la metodologia su cui verte la richiesta di parere appare del tutto lecita.
Per visualizzare il testo del parere AS1256
Fonte: AGCM