Il Tribunale dell’Unione europea, con il recente caso T-623/13, ha confermato il principio secondo cui i documenti scambiati tra la Commissione e un’Autorità di concorrenza nazionale nell’ambito di un procedimento antitrust non sono, in linea di principio, accessibili al pubblico.
La pronuncia muove dal ricorso di un’associazione di categoria spagnola, Unión de Almacenistas de Hierros de España, che aveva presentato alla Commissione europea due domande volte a ottenere l’accesso all’integralità della corrispondenza intercorsa, nel contesto previsto dall’art. 11, paragrafo 4, del Reg. n. 1/2003, tra la Commissione e la Comisión Nacional de la Competencia (CNC, autorità nazionale spagnola garante della concorrenza), con riguardo a due procedimenti nazionali avviati ai sensi dell’art. 101 TFUE. La Commissione aveva infatti concesso l’accesso soltanto ad alcuni documenti, negandolo invece con riferimento ad altri (i.e. i progetti di decisione della CNC riguardanti i due procedimenti nazionali in questione e le presentazioni in inglese di tali due casi redatte dalla CNC), sulla base dei seguienti due motivi: il primo si fondava sull’eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali, prevista dall’art. 4, paragrafo 2, primo trattino, del Reg. n. 1049/2001 ed il secondo verteva sull’eccezione relativa alla tutela delle attività di indagine, prevista dall’art. 4, paragrafo 2, terzo trattino, del Reg. n. 1049/2001. La Commissione si era, in sostanza, basata sull’esistenza di una presunzione generale secondo cui la divulgazione di documenti, quali i documenti controversi, avrebbe arrecato pregiudizio alla tutela degli interessi commerciali delle imprese interessate, nonché degli obiettivi delle attività di indagine.
Il Tribunale dell’UE ha confermato la decisione della Commissione, affermando la sussistenza di una presunzione generale secondo cui la divulgazione dei documenti trasmessi ai sensi dell’art. 11, paragrafo 4, del Reg. n. 1/2003 arreca pregiudizio, in linea di principio, alla tutela degli interessi commerciali delle imprese a cui si riferiscono le informazioni di cui trattasi, nonché alla tutela, che gli è strettamente collegata, degli obiettivi delle attività di indagine dell’autorità nazionale garante della concorrenza in questione. Il Tribunale ha aggiunto che tale presunzione generale si applica indipendentemente dal fatto che la domanda di accesso riguardi un procedimento già concluso o un procedimento ancora pendente.
Sempre secondo il Tribunale, detta presunzione non esclude tuttavia la possibilità di dimostrare che un dato documento, di cui viene chiesta la divulgazione, non rientra in detta presunzione o che sussiste un interesse pubblico prevalente atto a giustificare la divulgazione di tale documento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del Reg. n. 1049/2001.
Secondo il Tribunale, per garantire il buon funzionamento del sistema di scambio di informazioni, in seno alla Rete Europea della Concorrenza (REC), è necessario che le informazioni scambiate rimangano riservate.
In conclusione, il Tribunale ha precisato che, nel caso di specie, il diritto di un soggetto al pieno risarcimento dei danni sofferti a causa della violazione del diritto antitrust non può giustificare la divulgazione dei documenti in questione, poiché tali documenti non riguardano un’indagine della Commissione, ma dei procedimenti avviati da un’autorità nazionale. Per fondare un’eventuale domanda di risarcimento, il ricorrente dovrebbe, eventualmente, fare istanza di divulgazione delle prove all’autorità nazionale che ha avviato il procedimento istruttorio, poiché è nel fascicolo di indagine quest’ultima che potrebbero, se del caso, figurare degli elementi di prova necessari per fondare una domanda di risarcimento dei danni, ove detti documenti si riferissero a tali elementi. Di conseguenza, i soggetti che si ritenessero danneggiati da una violazione dell’articolo 101 TFUE potrebbero chiedere l’accesso ai documenti relativi a tale procedura all’autorità nazionale competente, e i giudici nazionali eventualmente aditi potrebbero ponderare caso per caso, in forza del diritto nazionale, gli interessi che giustificano la comunicazione delle informazioni di cui trattasi con quelli che giustificano la protezione delle stesse.
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Fonte: Curia