Con sentenza n. 7320 del 2018, il Consiglio di Stato si è pronunciato sull’appello proposto da Italcementi S.p.A. avverso la sentenza con cui il TAR Lazio aveva confermato il provvedimento sanzionatorio emesso dall’AGCM a conclusione del procedimento I793.
Con il provvedimento impugnato, l’AGCM aveva accertato che le principali società operanti nel settore del cemento, nonché l’Associazione di categoria AITEC, avevano posto in essere nel periodo 2011 – 2016 un’intesa, unica, complessa e continuata, in grave violazione dell’art. 101 del TFUE, consistente nel coordinamento dei prezzi di vendita del cemento, assistito anche da un controllo sistematico dell’andamento delle quote di mercato relative, realizzato tramite uno scambio di informazioni sensibili attuato grazie all’Associazione di categoria AITEC.
Con la sentenza n. 6543/2018 il Tar Lazio aveva rigettato il ricorso proposto da Italcementi, tanto sotto profilo della sussistenza della violazione contestata quanto sotto il profilo del quantum della sanzione irrogata.
Pronunciandosi sull’appello proposto da Italcementi il Consiglio di Stato ha ritenuto non meritevoli di accoglimento le doglianze relative all’accertamento della sussistenza dell’intesa. Dopo aver ripercorso i punti salienti del provvedimento e gli elementi di prova, endogeni ed esogeni, addotti dall’AGCM a supporto della propria determinazione, i Giudici di Palazzo Spada hanno concluso che il provvedimento fosse motivato in modo corretto e congruo nella parte in cui ritiene esistente l’intesa vietata e che l’appellante ne fosse parte.
Il Consiglio di Stato ha invece accolto il motivo di appello concernente il corretto calcolo dell’importo della sanzione da applicare, ritenendo che l’Autorità ha immotivatamente preso in considerazione, ai fini della verifica del non sforamento del massimo edittale, il fatturato mondiale realizzato nel 2015 del gruppo di appartenenza, in luogo del valore del fatturato mondiale relativo al 2016 (significativamente inferiore, a causa della riorganizzazione del gruppo), che rappresenta l’ultimo anno di partecipazione all’infrazione.
Non sono stati giudicati meritevoli di accoglimento gli ulteriori motivi di appello con cui l’appellante ha sostenuto che l’autorità avrebbe errato nel determinare la sanzione con riguardo agli effetti della condotta, al proprio specifico ruolo nell’illecito, all’assenza di segretezza della condotta contestata, alla durata effettiva della condotta nel tempo e alla circostanza attenuante dell’attuazione del programma di compliance.
Il testo della sentenza è disponibile qui.
Fonte: Giustizia amministrativa