L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha pubblicato, in data 22 maggio 2017, il parere rivolto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (AS1374).
Il parere è stato formulato ai sensi dell’art. 22 L. n. 287/90, in merito alle disposizioni della Legge della Provincia autonoma di Trento del 10 febbraio 2017, n. 1, recante “Modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006 e di disposizioni provinciali connesse”. L’Autorità ritiene che alcune disposizioni di tale Legge siano in contrasto con i principi nazionali e comunitari in materia di concorrenza.
In particolare, gli artt. 1 bis e 11 bis della Legge limitano la libertà del titolare della concessione di disporre del materiale estratto nella misura dell’80% del quantitativo annuale. Viene previsto, ad esempio, che tale percentuale del materiale grezzo non possa essere venduta e che la lavorazione debba essere eseguita con ricorso a propri dipendenti.
Nonostante tali disposizioni siano giustificate nell’ottica della tutela dell’occupazione e dell’obiettivo di favorire lo sviluppo della filiera, rappresentano restrizioni alla commercializzazione e circolazione dei prodotti in questione, contrarie alla disciplina sulla concorrenza.
L’AGCM osserva che nel bilanciamento tra le due opposte esigenze deve essere garantita la necessaria proporzionalità della misura assunta e ciò non appare ricorrere nel caso di specie. Infatti, l’80% del materiale estratto, rispetto al quale il titolare subisce la restrizione sopra già indicata, rappresenta indiscutibilmente la parte preponderante del prodotto disponibile dopo l’estrazione. Quindi, in un’ottica di proporzionalità l’occupazione su base provinciale potrebbe essere senz’altro garantita in maniera meno restrittiva della concorrenza.
L’Autorità ritiene, dunque, che per le ragioni sopra individuate le richiamate disposizioni della legge della Provincia di Trento n.1/17, nei limiti suesposti, siano da ritenersi in contrasto con i principi nazionali e comunitari in materia di concorrenza e, pertanto, presentino profili di incostituzionalità per violazione dell’art. 117, comma 2, lettera e).
Fonte: AGCM