Con sentenze nn. 11984, 11985, 11986 e 11987 del 2017 il Tar Lazio si è pronunciato sui ricorsi proposti dalle società Fertitalia S.r.l., Ni.Mar. S.r.l., Nuova Amit S.r.l. e S.E.S.A. – Società Estense Servizi Ambientali S.p.A per l’annullamento del provvedimento sanzionatorio emesso dall’AGCM a conclusione del procedimento istruttorio I784.
Come si ricorderà, con il provvedimento impugnato l’AGCM ha accertato che le quattro società hanno posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza avente per oggetto il coordinamento del proprio comportamento per la partecipazione alla procedura di affidamento del servizio di trattamento e smaltimento delle frazioni “umido organico” e “verde” derivanti dalla raccolta differenziata dei rifiuti di tutti i comuni della Provincia di Rovigo, bandita da parte della società Ecoambiente S.r.l. nel marzo 2013.
Con le sentenza in commento il Tar Lazio ha in primo luogo respinto i motivi di doglianza con i quali le ricorrenti hanno contestato la corretta individuazione del mercato rilevante. In particolare, le società hanno sostenuto che per aversi condotta anticoncorrenziale apprezzabile occorrerebbe, come richiesto dall’art. 2, comma 2, della l. n. 287/1990, che gli effetti del presunto accordo si spieghino “all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante”, mentre la gara oggetto dell’accertamento avrebbe una dimensione locale estremamente circoscritta (la provincia di Rovigo) e percentualmente irrilevante nella dimensione nazionale.
Il Tar Lazio, rigettando la censura, ha ricordato come l’estensione del mercato rilevante, nell’ambito dei procedimenti ex art. 2 della l. n. 287/90, vada desunta dall’esame della specifica condotta della quale sia sospettata la portata anticoncorrenziale. Di conseguenza, proseguono i giudici amministrativi, il mercato rilevante può coincidere, in concreto, con una singola gara (o con una o più gare determinate) sulla quale la condotta degli operatori economici venga ad incidere, in considerazione del fatto che “anche una porzione ristretta del territorio nazionale può assurgere a mercato rilevante, ove in essa abbia luogo l’incontro di domanda ed offerta in condizioni di autonomia rispetto ad altri ambiti anche contigui, e quindi esista una concorrenza suscettibile di essere alterata”.
Il Tar Lazio ha poi rigettato i motivi di ricorso con i quali le ricorrenti hanno contestato la configurabilità di un’intesa anticoncorrenziale. I giudici amministrativi infatti hanno ritenuto il provvedimento esente da censure in proposito in quanto, con argomentazione logica e congruente, evidenzia gli elementi probatori sulla base dei quali è stata ritenuta la ricorrenza di una pratica anticoncorrenziale. Il provvedimento è stato inoltre giudicato dal Tar Lazio correttamente motivato nella parte in cui con riferimento alle spiegazioni alternative dei comportamenti, ne determina l’inidoneità a dequotare il quadro probatorio complessivo, tanto più che le stesse hanno riguardato singoli aspetti dell’anomalo comportamento di gara, inidonei a travolgere l’intero impianto accusatorio.
Le censure delle ricorrenti indirizzate alla quantificazione della sanzione sono state invece parzialmente accolte dal Tar Lazio. In particolare, i giudici amministrativi hanno condiviso la doglianza con la quale le ricorrenti hanno censurato l’applicazione dell’entry fee del 15%, ritenendo il provvedimento affetto da una palese carenza motivazionale in ordine alla ricorrenza dei relativi presupposti – giudicati in ogni caso insussistenti – e la censura relativa all’errata considerazione, nella base di calcolo della sanzione, del corrispettivo relativo a due anni di rapporto, posto che il bando si riferiva ad un rapporto annuale. Il Tar Lazio ha accolto altresì la doglianza con cui S.E.S.A. ha contestato la legittimità dell’aggravante applicatale per aver prodotto un fatturato totale, a livello mondiale, elevato rispetto al volume dei servizi oggetto dell’infrazione, quantificata nella misura massima del 50%, per carenza motivazionale e difetto dei presupposti.
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Fonte: Giustizia Amministrativa