Con due provvedimenti del 28 giugno 2017, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha deliberato di pubblicare gli impegni presentati da Telecom Italia S.p.A. e da Fastweb S.p.A. (di seguito, le “Società”) nell’ambito del procedimento I799. Eventuali osservazioni dovranno pervenire per iscritto, entro e non oltre il 3 agosto 2017, mentre le Società avranno tempo fino al 4 settembre 2017 per eventuali rappresentazioni della propria posizione in relazione alle osservazioni presentate da terzi, nonché per eventuali modifiche accessorie agli impegni presentati.
Come si ricorderà, il procedimento era stato avviato nel febbraio 2017, per accertare una presunta intesa, in violazione dell’art. 101 TFUE. L’istruttoria seguiva la comunicazione dell’accordo con cui le due Società avevano costituito un’impresa comune cooperativa, denominata Flash Fiber S.r.l., volta alla realizzazione di reti in fibra ottica, in architettura FTTH (Fiber To The Home), nelle 29 principali città italiane.
Secondo l’AGCM, l’accordo sottoscritto sarebbe risultato potenzialmente idoneo ad impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza nei mercati nazionali dei servizi di accesso all’ingrosso su rete fissa e dei servizi al dettaglio di telecomunicazioni a banda larga e ultralarga. Più nello specifico, l’accordo in oggetto comportava un rilevante coordinamento delle scelte strategiche relative alle reti fisse a banda larga e ultra-larga, potendo dunque ridurre l’intensità della competizione statica e dinamica, in considerazione del coinvolgimento dei due principali operatori verticalmente integrati attivi nel settore.
In tale contesto, per entrambe le Società gli impegni oggetto di pubblicazione consistono:
- nel realizzare la rete FTTH, nelle 29 città interessate dall’accordo, secondo stringenti scadenze temporali, con obiettivi annuali fissati a partire dall’anno in corso (impegno n. 1);
- nell’integrare l’accordo di co-investimento, rimuovendo qualsiasi diritto di prelazione sulle infrastrutture eccedenti, ulteriormente favorendo la creazione di offerte wholesale tra loro indipendenti e prevedendo la conclusione di accordi reciproci con soggetti terzi per l’utilizzo dei Verticali in fibra (Impegno n. 2);
- con riferimento all’accesso alle infrastrutture di posa, nel negoziare con terzi richiedenti accordi di reciproco accesso alle rispettive infrastrutture in termini di cessione di indefeasible right of use (IRU) di durata fino a 30 anni, a condizioni tecniche ed economiche reciproche (Impegno n. 3);
- nel ridurre la durata di Flash Fiber a quella strettamente necessaria per assicurare il recupero degli investimenti effettuati (Impegno n. 4);
- nell’attivare la clientela residenziale e micro-business con i servizi forniti mediante gli assets resi disponibili da FF limitatamente a quanto strettamente necessario per la remunerazione dell’investimento (Impegno n. 5);
- nell’adottare una specifica disposizione che obblighi FF a dotarsi di: misure idonee ad impedire il trasferimento tra le Società di qualsiasi informazione commercialmente sensibile; un manuale di compliance antitrust; un responsabile incaricato di vigilare sul rispetto del manuale di compliance.
I provvedimenti e le relative proposte di impegni sono disponibili qui: I799 Impegni Fastweb Impegni Telecom.
Fonte: AGCM