Con sentenza n. 7177 del 2019 il Tar Lazio ha rigettato il ricorso proposto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC per l’annullamento del provvedimento sanzionatorio emesso dall’AGCM a conclusione del procedimento istruttorio I812.
Come si ricorderà, con il provvedimento impugnato l’AGCM ha accertato che la FIGC avesse posto in essere un’intesa unica, complessa e continuata contraria all’art. 101 del TFUE, e consistente nell’introduzione, attraverso l’esercizio del proprio potere regolamentare, di restrizioni all’accesso al mercato dei servizi professionali offerti da Direttori Sportivi, Collaboratori della Gestione Sportiva, Osservatori Calcistici e Match analyst su tutto il territorio nazionale.
Il TAR Lazio ha ritenuto anzitutto non condivisibile la censura articolata dalla ricorrente secondo cui l’Autorità avrebbe dovuto riconoscere che le regole dettate per disciplinare le quattro figure in esame non incidevano su attività economiche libere (e quindi in grado di alterare un mercato concorrenziale) ma afferivano esclusivamente a regole sportive, aventi ad oggetto l’attività di soggetti preposti alla partita del calcio, la cui disciplina è sottratta alle norme comunitarie in materia di concorrenza.
Ad avviso del TAR, infatti, il provvedimento ha correttamente motivato in ordine alle ragioni per cui non può affermarsi che le menzionate figure non svolgono un’attività sportiva, bensì un’attività economica professionale, prestata a titolo oneroso a favore delle società calcistiche. In proposito, il TAR Lazio ha evidenziato che i soggetti in questione non svolgono la pratica sportiva e le loro competenze (riguardanti, secondo differenti aspetti, “anche” la conoscenza del fenomeno calcistico) sono funzionali allo svolgimento di un’attività economica che presenta un carattere sussidiario o ancillare rispetto a quella sportiva.
Il Tar Lazio ha giudicato infondate anche le doglianze articolate per contestare l’idoneità della previsioni regolamentari introdotte dalla FIGC a produrre restrizioni all’accesso alle professioni e la natura di restrizione per oggetto dei comportamenti oggetto di istruttoria.
Secondo i giudici amministrativi, il provvedimento motiva ampiamente e sufficientemente sull’idoneità delle disposizioni federali a restringere oggettivamente la concorrenza nel mercato rilevante delle prestazioni dei servizi professionali in questione, soffermandosi in maniera esaustiva e convincente sulla sussistenza di tutti i presupposti per considerare l’intesa restrittiva “per oggetto”.
Il Tar Lazio ha inoltre ritenuto esente da censure la qualificazione dell’intesa come unica, complessa e continuata, risultando le singole condotte – pur ciascuna singolarmente significativa ai fini antitrust, in quanto volte a contingentare l’accesso ad attività economiche distinte – accomunate dall’obiettivo unitario di ostacolare il libero mercato della prestazione di servizi professionali offerti a titolo oneroso a favore delle società calcistiche.
Parimenti non meritevoli di condivisione sono state ritenute le doglianze con le quali la ricorrente ha contestato la mancata applicazione del regime di esenzione previsto dall’art. 101, par. 3, TFUE. A giudizio del TAR Lazio, infatti, il provvedimento si presenta adeguatamente e logicamente motivato, nella parte in cui ha ritenuto non dimostrata la natura indispensabile delle restrizioni introdotte.
Le argomentazioni volte a contestare l’attività di quantificazione della sanzione sono state parimenti disattese dal TAR Lazio, che ha confermato in toto la decisione dell’AGCM.
La sentenza è disponibile qui.
Fonte: Giustizia Amministrativa