Con provvedimento n. 26859 del 29 novembre 2017 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha deliberato di pubblicare gli impegni presentati dalle società Zanette Group S.p.A. e dalle società controllate MCZ Group S.p.A. e Cadel S.r.l., ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/90. Eventuali informazioni dovranno pervenire entro e non oltre il 18 gennaio 2018, mentre le società avranno tempo fino al 17 febbraio p.v. per eventuali rappresentazioni della propria posizione in relazione alle osservazioni presentate da terzi, nonché per eventuali modifiche accessorie agli stessi.
Come si ricorderà, il procedimento I813 era stato avviato nel maggio scorso, ipotizzando una violazione dell’articolo 101 del TFUE. Più in particolare, secondo l’AGCM, almeno a partire dal luglio 2016 la società investigata avrebbe adottato, nell’ambito dei rapporti verticali con i propri distributori attivi online, condotte che potrebbero configurare una imposizione di prezzi minimi di vendita (c.d. RPM), nonché altre restrizioni alle vendite online apparentemente non giustificate da esigenze di natura qualitativa. Tali restrizioni, sempre secondo l’AGCM, sarebbero idonee a restringere la concorrenza fra i distributori sul prezzo e a limitare ingiustificatamente al solo territorio nazionale le vendite effettuate tramite il canale di vendita on line, ostacolando, per tale via, lo sviluppo concorrenziale del canale distributivo citato.
In tale contesto, con comunicazione del 25 ottobre 2017, la società investigate hanno presentato impegni, consistenti in sintesi:
a) nel non fissare in alcun modo, né direttamente né indirettamente, le politiche di prezzo praticate dai rivenditori al dettaglio dei propri prodotti anche se operanti sul canale online e nel non comprimere le modalità di promozione dei propri prodotti su internet, nel rispetto della tutela della sicurezza dei consumatori e/o della tutela dei marchi del gruppo;
b) nell’astenersi per un periodo di due anni dal raccomandare o consigliare prezzi di rivendita;
c) nell’inviare ai propri rivenditori comunicazioni contenenti le nuove politiche sulle vendite online, comprensive anche di una nuova statuizione in merito alla validità della garanzia convenzionale, evidenziando: la totale autonomia dei distributori nella determinazione del prezzo finale di vendita dei prodotti del gruppo; la libertà di promozione dei prodotti e la possibilità di consegnarli all’estero, nel rispetto della tutela della sicurezza dei consumatori e/o della tutela dei marchi del gruppo. Tali misure troveranno applicazione in tutto il territorio europeo.
Gli impegni così presentati, nel loro complesso, sono stati ritenuti non manifestamente infondati e pertanto suscettibili di pubblicazione.
Il provvedimento è disponibile qui: Boll. 46_2017.
Fonte: AGCM