L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha pubblicato, il 18 gennaio 2016, la segnalazione rivolta al Dipartimento Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura della Regione Abruzzo, ed all’Ufficio Tecnico del Comune di Carsoli, in merito alla disciplina dell’attività di guida speleologica risultante dalla L.R. Abruzzo 11 agosto 2004, n. 25 “Norme per la disciplina dell’attività professionale di guida speleologica e per il riordino della Commissione d’esame per l’accertamento tecnico degli aspiranti all’esercizio della professione di guida speleologica in Abruzzo” e dalla delibera del Comune di Carsoli del 14 agosto 2014 n. 82 “Tariffe biglietti ingressi cavità ipogee ed attività della riserva naturale speciale delle grotte di Pietrasecca” (AS1250).
La segnalazione è stata formulata ai sensi dell’art. 21 della L. n. 287/90, a seguito di un esposto presentato da una guida speleologica.
L’art. 2 della L.R. n. 25/2004 prevede che per esercitare l’attività di guida speleologica è necessaria l’iscrizione all’apposito albo regionale, che ha come presupposto indispensabile il superamento di un esame di abilitazione alla professione.
La delibera della Giunta del Comune di Carsoli n. 82/2014, inoltre, stabilisce che I soggetti abilitati all’accompagnamento in grotta possano autonomamente esercitare la loro attività nell’ambito della Riserva Naturale Speciale delle Grotte di Pietrasecca. L’esercizio dell’attività di guida speleologica viene però subordinato a una procedura di accreditamento di tipo oneroso, al fine di compensare i costi per la attività di constatazione delle emergenze (ambientali, geologiche, ecc.). Infine, vengono stabilite delle tariffe fisse per i percorsi escursionistici, parametrate secondo i livelli di difficoltà; pur a parità di livello, però, si riscontrano costi decisamente più contenuti qualora il professionista sia un “soggetto accreditato dal Comune”.
All’esame delle due normative richiamate, l’Autorità ha quindi rilevato una serie di criticità.
Un profilo critico nella L.R. n. 25/2004 è l’obbligo, per le guide che già hanno superato l’esame di abilitazione, di iscriversi ad un albo regionale. Tale previsione “si traduce in una ingiustificata limitazione all’accesso al mercato”, in quanto non proporzionata all’obiettivo di assicurare all’utenza la qualità della prestazione. Poiché le comprensibili esigenze di verifica della preparazione e competenza del professionista sono assicurate dal previo superamento di un apposito esame di abilitazione, secondo l’Autorità sarebbe comunque preferibile, da un punto di vista di tutela della concorrenza, che i soggetti ritenuti idonei siano iscritti in un mero elenco di professionisti abilitati.
Rispetto alla Delibera n. 82/2014, l’AGCM ha rilevato un primo profilo critico nella previsione dell’accreditamento a titolo oneroso presso il Comune, previsione idonea a restringere l’accesso all’attività di guida speleologica, anche per l’assenza di qualunque criterio di selezione trasparente, pubblico e non discriminatorio.
In secondo luogo, all’esame dell’Autorità è risultata restrittiva della concorrenza la previsione di tariffe differenziate stabilite direttamente dalla delibera in questione, poiché sono previste tariffe estremamente contenute, e quindi più appetibili per i turisti, soltanto a favore delle escursioni effettuate dalle guide speleologiche accreditate presso il Comune.
In terzo luogo, la delibera in esame impone a entrambe le categorie di professionisti tariffe fisse. A questo proposito, l’Autorità ha più volte ribadito che le normative che impediscono agli operatori economici di utilizzare la leva del prezzo quale strumento per differenziare la propria presenza sul mercato hanno effetti negativi sulla concorrenza, sia perché impediscono di offrire servizi a prezzi/tariffe inferiori, sia perché vietano al professionista di recuperare mediante tariffe superiori i costi sostenuti per migliorare la prestazione.
L’Autorità ha concluso quindi con l’auspicio che le considerazioni svolte conducano a una modifica della L.R. n. 25/2004 nel senso di richiedere al professionista di iscriversi in un mero elenco regionale e non in un vero e proprio albo, e della delibera comunale n. 82/2014 in modo da evitare le restrizioni all’esercizio dell’attività in questione derivanti dalla richiesta di un accreditamento a titolo oneroso e dalla previsione di tariffe ingiustificatamente differenziate e fisse.
L’Autorità ha inoltre invitato le Amministrazioni intestate a comunicare, entro un termine di 45 giorni dalla ricezione della presente segnalazione, le determinazioni assunte con riguardo alle criticità concorrenziali evidenziate.
Per visualizzare il testo della segnalazione AS1250
Fonte: AGCM