L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha pubblicato, il 18 gennaio 2016, la segnalazione rivolta al Presidente della Giunta Regionale ed all’Assessore all’Igiene e Sanità e all’Assistenza sociale della Regione Autonoma della Sardegna, in merito alla disciplina vigente nella Regione in materia di prestazioni sanitarie di laboratorio eseguite in regime di service. (AS1249).
La segnalazione è stata formulata ai sensi dell’art. 21 della L. n. 287/90 in merito alla rispondenza di tale normativa ai principi della concorrenza.
La materia è disciplinata nella Regione Sardegna dalla Delibera della Giunta regionale n. 30/7 del 26 agosto 2003, avente ad oggetto la “Regolamentazione del service per i laboratori di analisi cliniche privati”. La Delibera differenzia i laboratori di analisi in tre categorie: generali di base, specializzati e generali con sezioni specializzate.
In particolare, i laboratori generali devono erogare le prestazioni “di semplice e frequente esecuzione”, mentre le “prestazioni di alto contenuto professionale e/o tecnologico” possono essere eseguite in service, e cioè presso altri laboratori specializzati o con sezioni specializzate. Tuttavia, i laboratori generali che si avvalgono delle prestazioni in service sono tenuti a “rivolgersi, per ciascuna tipologia di esame, ad un unico laboratorio di riferimento”. I laboratori specializzati o con sezioni specializzate, invece, non possono far eseguire a loro volta esami in service presso altri laboratori.
L’AGCM ha ritenuto che queste disposizioni presentino delle criticità sotto il profilo concorrenziale, poiché prevedono vincoli ingiustificati alla possibilità di eseguire le analisi di laboratorio presso la struttura meglio attrezzata, visto anche che l’istituto del service, nel garantire ai laboratori di analisi maggiore flessibilità nella organizzazione della propria offerta, può concorrere al miglioramento dei servizi sanitari di diagnostica, anche dal punto di vista dell’ampliamento delle modalità di soddisfacimento dell’utenza.
L’Autorità ha rilevato una prima restrizione nell’impossibilità, per i laboratori generali, di ricorrere al service per le prestazioni di semplice e frequente esecuzione; è una restrizione di ampia portata e non necessaria alla libertà di determinazione delle modalità di offerta dei propri servizi da parte dei laboratori di analisi.
In secondo luogo, l’obbligo, per i laboratori che ricorrono al service per i servizi più complessi, di rivolgersi sempre e solo ad un unico laboratorio specializzato per ogni tipologia di esame, appare non proporzionato rispetto all’obiettivo di non frammentare l’effettuazione di ciascuna tipologia di esame. Invece, il laboratorio che ricorre al service dovrebbe poter scegliere di commissionare l’esame diagnostico alla struttura – accreditata e specializzata per quel dato esame – tenendo, di volta in volta, conto della sua capacità di svolgere più efficacemente il servizio.
Addirittura, la Delibera contiene delle restrizioni di tipo geografico, in quanto è possibile rivolgersi a laboratori ubicati al di fuori dell’ambito del territorio regionale solo qualora le prestazioni necessarie non possano essere effettuate nelle strutture regionali. E’ chiaro che una tale limitazione mal si concilia con lo scopo ultimo dell’istituto del service, ossia assicurare all’utenza la qualità delle prestazioni che, talora, per essere eseguite al meglio necessitano di personale altamente specializzato e/o di essere eseguite presso un laboratorio che disponga di una casistica numericamente adeguata.
Infine, il divieto per i laboratori specializzati o con sezioni specializzate di usufruire del service desta, nell’ottica dell’Autorità, quantomeno delle perplessità interpretative, in quanto la previsione sembra riferirsi a qualsiasi tipo di prestazione. L’AGCM ha suggerito quindi di palesare che il divieto si applica alle sole prestazioni riconducibili alla branca specialistica per cui la struttura ha ottenuto la qualifica di laboratorio specializzato.
L’Autorità ha concluso quindi con l’auspicio che le valutazioni espresse siano tenute in considerazione al fine di eliminare dalla disciplina regionale in esame limitazioni all’erogazione delle prestazioni in service suscettibili di produrre effetti nocivi alla concorrenza tra strutture private di analisi cliniche. Ha inoltre invitato la Regione a comunicare, entro un termine di quarantacinque giorni dalla recezione della presente segnalazione, le determinazioni assunte con riguardo alle criticità concorrenziali evidenziate.
Per visualizzare il testo della segnalazione AS1249
Fonte: AGCM