L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha deciso di rendere obbligatori per Borsa Italiana S.p.A. (BIt) e BIt Market Services S.p.A. (BIMS), società controllate da London Stock Exchange Group Holdings Italia S.p.A. (LSEG-I), gli impegni presentati nel settembre 2015, chiudendo senza accertamento di infrazione l’istruttoria avviata per possibile abuso di posizione dominante nella fornitura dei servizi di informativa finanziaria.
Come si ricorderà, nel provvedimento di avvio veniva ipotizzata la sussistenza di una strategia abusiva con finalità escludente posta in essere dalle società italiane appartenenti al London Stock Exchange Group (i.e. LSEG-I, BIt e BIMS) nei confronti degli operatori attivi nel mercato della vendita di servizi di informativa finanziaria, diversi dalla società BIMS, finalizzata a rendere più onerosa per gli operatori concorrenti l’acquisizione dei dati finanziari in possesso di BIt, in tal modo rendendone meno competitiva l’offerta sul mercato e favorendo la migrazione dei clienti sull’offerta di BIMS.
In particolare, l’istruttoria dell’AGCM riguardava la clausola contrattuale volta a rendere disponibili a BIt tutte le informazioni sui clienti finali dei vendor concorrenti di BIMS, come eClass, stabilendo l’obbligo per gli information provider di fornire, periodicamente, l’elenco completo della propria clientela specificando tutti i dati anagrafici degli stessi e la tipologia di dati richiesta da ogni cliente del vendor. Sempre secondo l’impianto accusatorio, la portata escludente della clausola sarebbe stata rafforzata dallo svolgimento dell’attività di auditing svolta da BIt, presso i clienti dei vendor concorrenti che, seppure motivata dall’esigenza di verificare il numero e la qualità degli accessi ai dati ceduti, avrebbe potuto di fatto essere effettuata con modalità volte a indurre i clienti finali a cambiare fornitore del servizio, a favore dell’operatore commerciale appartenente al medesimo gruppo societario di BIt. Su tali premesse, l’operatore BIMS, conoscendo anticipatamente le esigenze e caratteristiche dei possibili clienti, avrebbe potuto escludere i concorrenti, contattando i clienti di questi ultimi e presentando offerte economiche particolarmente profilate anche nelle politiche di pricing. Da ultimo, l’AGCM aveva preso in considerazione anche possibili difformità di applicazione delle clausole relative al c.d. Controllo tecnico (anche White Label) che, insieme ad eventuali politiche di pricing escludenti relative alle fees di accesso ai dati finanziari, avrebbero potuto risultare idonei a favorire la migrazione dei clienti finali dei vendor verso l’operatore integrato BIt/BIMS.
In tale contesto, l’AGCM aveva deciso di sottoporre a market test gli impegni offerti dalle imprese investigate, consistenti in misure sia strutturali, volte a rimuovere qualsiasi relazione tra Real Time Data (RTD) di BIt e la prestazione di servizi di informativa finanziaria di BIMS di cui si occupa il ramo di azienda costituito dalle attività relative ai servizi di Market Connect, che comportamentali, finalizzate a rafforzare ulteriormente i presidi diretti a salvaguardare la separazione funzionale e l’indipendenza tra Market Connect e la divisione Real Time Data di BIt.
A seguito delle modifiche accessorie apportate successivamente al market test, l’AGCM ha accettato e reso obbligatori gli impegni presentati, ritenendoli idonei a risolvere le criticità concorrenziali contestate in sede di avvio.
Il testo del provvedimento è disponibile qui: 4-16
Fonte: AGCM