Con sentenze n. 3769, 3770, 3771, 3772 e 3773 del 2016 il Consiglio di Stato si è pronunciato sugli appelli proposti dall’AGCM avverso le sentenze del Tar Lazio che avevano annullato il provvedimento con il quale l’Autorità aveva accertato la violazione da parte di Alilauro SpA, Alilauro Gruson SpA, Alicost SpA, Medmar Navi SpA, SNAV SpA, NLG Srl degli impegni assunti per la definizione del procedimento I689, nonché la sussistenza di una violazione dell’art. 101 TFUE.
In particolare, con riferimento alla violazione degli impegni, l’AGCM aveva ritenuto che le imprese, mediante la costituzione della società denominata Gescab, avessero replicato le attività di coordinamento illecito già realizzate in precedenza attraverso il Consorzio linee marittime partenopee (CLMP).
Per quanto concerne la violazione dell’art. 101 TFUE, l’AGCM aveva accertato la realizzazione da parte delle imprese di un’intesa unica, complessa e continuata, posta in essere anche attraverso gli organismi comuni – quali per l’appunto la Gescab – avente per oggetto la ripartizione dei costi/ricavi in quote storiche predeterminate per mantenere invariati i margini di profitto relativi nel mercato del trasporto passeggeri, con o senza veicoli al seguito, nei golfi campani e da Napoli e/o da alcuni porti laziali con le isole Eolie e Pontine, almeno dal 1998 ad oggi.
Il Tar Lazio, adito dalle destinatarie del provvedimento, aveva accolto i ricorsi presentati, riscontrando il mancato inadempimento degli impegni e la mancata dimostrazione dell’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza, e per l’effetto annullato il provvedimento dell’AGCM.
Con le sentenze in esame il Consiglio di Stato si è pronunciato sugli appelli proposti dall’AGCM rigettandoli integralmente.
Il Consiglio di Stato ha anzitutto disatteso le argomentazioni dell’AGCM volte a sostenere l’inottemperanza delle imprese agli impegni assunti, non ritenendo che la costituzione della società Gescab rappresentasse un sostanziale inadempimento agli impegni, non essendovi identità tra l’attività svolta da quest’ultima e quella a suo tempo svolta dal CLMP.
Del pari, sono state disattese dal Consiglio di Stato le censure dirette a contestare le sentenze appellate nella parte in cui hanno escluso la sussistenza dell’illecito ex art. 101 TFUE. I giudici di palazzo Spada hanno infatti ritenuto il provvedimento dell’AGCM gravemente viziato per eccesso di potere sotto i profili dell’incompletezza dell’istruttoria e della contraddittorietà e incoerenza della motivazione.
Le sentenze sono disponibili ai seguenti link:
Fonte: Giustizia Amministrativa