A definitiva conclusione del procedimento I779, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha deliberato che sono venuti meno i motivi di intervento nei confronti delle società Expedia Italy S.r.l. ed Expedia Inc. per presunta violazione dell’art. 101 del TFUE.
Come si ricorderà, l’istruttoria era stata avviata al fine di verificare la sussistenza di comportamenti restrittivi della concorrenza potenzialmente integranti intese verticali, consistenti nell’utilizzo da parte di Booking ed Expedia di clausole MFN nei rapporti contrattuali con i propri hotel partner. Le restrizioni individuate consistevano principalmente nell’attenuazione della concorrenza fra le piattaforme dovute al mancato utilizzo delle commissioni come leve concorrenziali, agli ostacoli all’ingresso di nuove OTA sul mercato nonché agli ipotizzati effetti negativi sui prezzi praticati dagli alberghi ai clienti finali.
In tale contesto, Booking aveva presentato impegni resi obbligatori dall’Autorità, con provvedimento n. 25422 del 21 aprile 2015, in quanto ritenuti idonei a rimuovere le preoccupazioni concorrenziali di cui al provvedimento di avvio. Tale valutazione era stata condivisa dalle Autorità di concorrenza di Francia e Svezia, ad esito di altrettante istruttorie, svolte sotto il coordinamento della Commissione Europea.
A valle della chiusura parziale del procedimento, anche Expedia ha provveduto a modificare le clausole MFN oggetto di contestazione, adottando misure che riproducono sostanzialmente gli impegni di Booking nei confronti degli hotel partner presenti nello Spazio Economico Europeo. Expedia ha, infatti, eliminato dai contratti in essere (e non inserirà in quelli ancora da stipulare) le clausole di parità tariffaria, di condizioni e di disponibilità oggetto del provvedimento di avvio del procedimento.
Su tali basi, rilevate le iniziative di Booking ed Expedia, l’AGCM ha giustificato la propria archiviazione, rilevando come il contesto di mercato esaminato al momento dell’avvio del procedimento sia significativamente mutato, atteso che allo stato le clausole MFN oggetto dell’istruttoria non sono più parte integrante delle condizioni di contratto utilizzate da entrambi gli operatori nei rapporti con i rispettivi hotel partner.
Il provvedimento è disponibile qui: I779
Fonte: AGCM