Con sentenze nn. 5338, 5339, 5417, 5418 e 5419 del 2019 il Tar Lazio ha accolto i ricorsi presentati da Radiotaxi 3570, Yellow Taxi Multiservice S.r.l., Società cooperativa Samarcanda S.r.l., Autoradiotassì – Società Cooperativa a R.L. e Taxiblu Consorzio Radiotaxi Satellitare Società Cooperativa avverso i provvedimenti sanzionatori emessi dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) nei loro confronti a conclusione dei procedimenti gemelli I801A e I801B.
Come si ricorderà con due distinti provvedimenti del 27 giugno 2018, l’AGCM ha deliberato che le clausole di esclusiva contenute negli atti che disciplinano i rapporti tra i principali operatori di radiotaxi attivi a Roma (Radiotaxi 3570 – Società Cooperativa, Cooperativa Pronto Taxi 6645 – Società Cooperativa, Samarcanda – Società Cooperativa) e Milano (Taxiblu Consorzio Radiotaxi Satellitare Società Cooperativa, Yellow Taxi Multiservice S.r.l. e Autoradiotassì Società Cooperativa) ed i tassisti aderenti costituissero reti di intese verticali restrittive della concorrenza in violazione dell’articolo 101 del TFUE. In particolare, l’Autorità aveva ritenuto che tali clausole, vincolando ciascun tassista a destinare tutta la propria capacità operativa, in termini di corse per turno, a un singolo radiotaxi, fossero idonee a determinare un consistente e duraturo effetto di chiusura del mercato della raccolta e smistamento della domanda del servizio taxi a Roma e Milano, ostacolando l’accesso a nuovi operatori che adottano un diverso e innovativo modello di business, come Mytaxi, e, più in generale, la concorrenza tra piattaforme chiuse (come i radiotaxi) e aperte.
Con le sentenze in commento il Tar Lazio ha integralmente accolto i ricorsi presentati dagli operatori di radiotaxi di Roma e Milano, annullando per l’effetto i due provvedimenti sanzionatori.
Il Tar Lazio ha anzitutto condiviso la censura prospettata dalle ricorrenti secondo cui l’AGCM ha ritenuto sussistente la fattispecie del fascio di intese verticali rilevante ai sensi dell’art. 101 TFUE senza adempiere agli oneri probatori e logico-ricostruttivi su di essa gravanti in base ai precetti normativi applicabili in materia e all’interpretazione che di quei principi hanno dato la giurisprudenza comunitaria e quella nazionale. In particolare, il Tar Lazio ha ritenuto che l’Autorità abbia ricondotto il rapporto tra singoli tassisti e operatori di riferimento ad una pluralità di intese verticali esclusivamente sulla base dell’esistenza delle clausole di concorrenza, senza aver svolto alcun approfondimento in ordine all’oggettiva ricorrenza di una rete parallela di accordi e senza aver dato la prova – indispensabile ai fini della contestazione – della sussistenza di un’effettiva “comunanza di interessi” tra i vari soggetti.
Conferma del difetto di istruttoria deriva – ad avviso del Tar Lazio – dalla circostanza che il provvedimento, pur qualificando i tassisti come parte dell’intesa, individua in alcuni passaggi argomentativi l’esistenza di un pregiudizio concorrenziale in danno agli stessi: ciò sarebbe stato coerente con una ricostruzione della fattispecie in termini di abuso di posizione dominante, ma è antitetico al concetto di intesa.
Il provvedimento è stato giudicato viziato sotto il profilo del difetto di istruttoria anche nella parte relativa alla definizione del mercato rilevante, che secondo l’Autorità includerebbe tutti i servizi di raccolta e smistamento della domanda del servizio taxi all’interno del Comune, senza distinzione tra radiotaxi e app. Il Tar Lazio, accogliendo le censure mosse dalle parti, ha infatti ritenuto che la definizione del mercato rilevante dell’AGCM risulti affidata a mere affermazioni e asserzioni, non essendo correlata da alcuna analisi empirica, e non tenga conto della natura a due versanti del mercato. I giudici amministrativi hanno in proposito osservato che in difetto di un accertamento istruttorio in ordine alle ragioni di propensione per le chiamate via app e per le chiamate tramite radiotaxi da parte degli utenti, ed in assenza di accertamenti sul concreto articolarsi della domanda stessa, la sostituibilità del servizio fornito dai radiotaxi con quello fornito dalle app sottesa alla definizione del mercato operata dall’Autorità appare sostanzialmente assertiva.
Il Tar ha inoltre giudicato viziato il provvedimento sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione perché, pur avendo riconosciuto di non essere in presenza di un’intesa per oggetto, ha poi affermato la portata anticoncorrenziale dell’intesa in modo apodittico, e senza svolgere puntuali accertamenti in ordine agli effetti anticompetitivi della stessa, identificati, in sostanza, nella prospettazione della parte denunciante.
Inoltre, sempre ad avviso del Tar Lazio, le argomentazioni fornite dalle parti in merito alle spiegazioni alternative lecite alla mancata espansione di Mytaxi secondo le aspettative della medesima (rappresentate, tra le altre, dalla lunga vigenza delle clausole di esclusiva in assenza di effetti preclusivi all’ingresso di nuovi operatori, dall’esistenza di un turn over di tassisti tra le varie società esistenti e dalla stessa politica di convenzionamento di Mytaxi) sono state respinte dall’AGCM sulla base di affermazioni spesso apodittiche o meramente argomentative, prive di richiami ad emergenze empiriche, e più in generale non supportate da un’adeguata analisi economica, che la tipologia di infrazione contestata invece esigeva. In proposito il Tar Lazio ha altresì ricordato che la necessità di dare atto, nel testo dell’adozione del provvedimento definitivo, delle ragioni di non condivisione delle osservazioni formulate in corso di procedimento, risulta rafforzata nei procedimenti sanzionatori in materia Antitrust, per i quali opera un rafforzamento delle garanzie di legalità e delle prerogative partecipative e procedimentali dei destinatari dell’atto.
La generale carenza di istruttoria e la presenza, in punti nevralgici della motivazione, di affermazioni apodittiche – ha affermato conclusivamente il Tar – depone nel senso che l’Autorità non sia riuscita a ricostruire l’intera fattispecie nei termini della necessaria congruenza narrativa, né sia stata in grado di superare le spiegazioni alternative al riguardo avanzate dalle imprese.
Il testo delle sentenze è disponibile qui, qui, qui, qui e qui.
Fonte: Giustizia Amministrativa