L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha pubblicato, in data 6 novembre 2017, i pareri rivolti all’Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del Bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia (AS 1434, 1435, 1436, 1437, 1438).
I pareri sono stati formulati ai sensi dell’art. 21 bis L. n. 287/90, su richiesta della società Torquato Tasso S.c. a r.l., la quale si era vista negare, con una serie di provvedimenti presi dall’Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale (n. 19 del 12 aprile 2017, prot. 32924/2017; n. 9 dell’11 aprile 2017, prot. n. 32343/2017; n. 15 dell’11 aprile 2017, prot. 32426/2017; n. 18 dell’11 aprile 2017, prot. 32420/2017; n. 20 del 12 aprile 2017, prot. 32923/2017) l’autorizzazione per il servizio di trasporto commerciale di collegamento tra vari siti del bacino territoriale di Venezia (tra cui Jesolo Lido, Spiena, Quarto d’Altino, Marcon, Aeroporto Marco Polo e Venezia).
L’Ente aveva motivato i vari dinieghi applicando l’art. 23, comma 2, della Legge regionale n. 25/1998 (“E’ vietata l’effettuazione di servizi di trasporto passeggeri da parte di terzi in sovrapposizione o interferenza con i servizi affidati ai sensi della presente legge”).
L’Autorità osserva che l’interpretazione e conseguente applicazione dei concetti di “sovrapposizione/interferenza”- considerati preclusivi ai fini del rilascio di autorizzazione ad un nuovo servizio di tipo commerciale – fatta dall’Ente nell’opporre tali dinieghi risulta essere eccessivamente lata, in contrasto con i principi comunitari posti a tutela della concorrenza a cui, invece, deve necessariamente essere ricondotta l’interpretazione di una disposizione interna limitativa dell’accesso a un’attività economica liberalizzata.
A tal proposito si ricorda, infatti, che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di accesso ai servizi di trasporto turistico-commerciale, una disposizione nazionale – quale la normativa di cui trattasi – che richiede l’ottenimento di un’autorizzazione ai fini dell’esercizio di un tale servizio “rappresenta, in principio, una restrizione alla libertà di stabilimento ai sensi dell’art. 49 TFUE, in quanto tende a limitare il numero di fornitori di servizi (..)”; le Amministrazioni chiamate ad applicare simili disposizioni interne sono tenute, pertanto, ad interpretarle restrittivamente, nel rigoroso rispetto dei principi di proporzionalità e di stretta necessità della limitazione.
La disposizione legislativa di cui all’art. 23 comma 2 della L.R. Veneto 25/1998 deroga ad una libertà fondamentale prevista dal TFUE, di conseguenza, l’Ente di governo TPL Venezia avrebbe dovuto interpretarla restrittivamente. Prima di negare l’autorizzazione all’effettuazione di servizi di trasporto commerciali, l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere ad uno stringente test di proporzionalità, per cui li diniego sarebbe potuto risultare giustificato solamente laddove fosse idoneo al conseguimento di un obiettivo di interesse generale e non eccedente rispetto a quanto strettamente necessario per il suo raggiungimento, costituendo quindi una estrema ratio.
Al contrario, l’Ente di governo TPL Venezia ha ritenuto che il requisito ostativo di sovrapposizione/interferenza fosse integrato dalla sola circostanza che alcune delle fermate o dei punti di partenza/arriva fossero, se non coincidenti topograficamente, prossimi rispetto a quelle dei servizi minimi preesistenti, gestiti da AVM, ATVO ed altre società.
L’Autorità rileva quindi che il servizio per cui era stata richiesta l’autorizzazione era orientato verso un target specifico, ossia i turisti, in quanto offriva loro servizi dedicati: collegamenti veloci e privi di fermate intermedie di scarso interesse turistico, comfort (TV, aria condizionata…) con conseguente prezzo relativamente elevato (6, 7 euro sola andata o 10, 12 euro a/r). Per tale ragione, non erano comunque idonei a sovrapporsi ai servizi minimi, diretti invece all’utenza locale, che offrivano tariffe molto minori (1, 50 euro per un biglietto), fermate più numerose e scarsi comfort.
Infine, l’Autorità rileva come un’adeguata motivazione risulti tanto più necessaria in quei casi, come quelli di specie, in cui il servizio pubblico è stato affidato senza gara.
Nel proprio precedente parere AS1251, Affidamento della gestione dei servizi di TPL nel bacino territoriale ottimale di Venezia, del 22 dicembre 2015, reso ai sensi degli artt. 21 e 22 della Legge 287/1990, l’Autorità aveva rilevato le criticità concorrenziali insite nella decisione di affidare direttamente alla società AVM S.p.A., in regime di in house providing, i servizi relativi al Veneto Centro Meridionale (tranne il 10% dei servizi da affidare con gara ai sensi dell’art. 4 bis del D.L. 78/2009) e alla società ATVO S.p.A. i servizi relativi al Veneto Orientale, attraverso una procedura denominata impropriamente “a doppio oggetto” (volta all’individuazione di un socio di ATVO mediante sottoscrizione e aumento di capitale sociale e al contestuale affidamento alla medesima ATVO dei servizi di TPL nel Veneto orientale).
L’assenza di una procedura di gara ad evidenza pubblica, realmente aperta alla concorrenza, non consente di escludere, nel caso in esame, che tali società possano beneficiare di ingiustificate rendite di posizione e che quindi, per effetto del diniego opposto al potenziale concorrente su servizi “commerciali”, esse possano essere destinatarie non già di una giustificata protezione del loro efficiente equilibrio economico nella produzione del servizio, quanto piuttosto di un ingiustificato vantaggio concorrenziale, in violazione dei principi di cui agli articoli 106 e 107 TFUE.
L’Autorità ritiene quindi che i provvedimenti di diniego, disposti dall’Ente di Governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia avverso le richieste di autorizzazione presentate dalla società Torquato Tasso S.c. a r.l., determinino, in assenza di adeguata istruttoria e motivazione, una restrizione non proporzionata della concorrenza, da un lato, limitando ingiustificatamente l’ingresso sul mercato di un nuovo operatore, e, dall’altro, estendendo impropriamente all’offerta di servizi di natura commerciale il monopolio riconosciuto alle società AVM, ATVO ed altre sul mercato del trasporto pubblico locale, e così integri una violazione degli articoli 49, 106 e 107 TFUE.
A seguito del ricevimento dei pareri motivati dell’Autorità, l’Ente di cui in epigrafe ha reso noto all’Autorità di non condividere i rilievi oggetto dei pareri, confermando i provvedimenti con cui ha negato le autorizzazioni in oggetto. Preso atto del mancato adeguamento dell’Ente di Governo, l’Autorità ha disposto l’impugnazione dei provvedimenti davanti al Tar Veneto.
Fonte AGCM