L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha pubblicato, in data 18 marzo 2019, il parere rivolto al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (AS1568).
Il parere è stato formulato ai sensi dell’art. 22 L. n. 287/90 in merito alla Convenzione per l’esercizio di servizi di collegamento marittimo in regime di pubblico servizio tra l’Italia continentale e le Isole maggiori e minori, in scadenza a luglio 2020, in particolare alla luce dell’avvenuta delibera di fusione per incorporazione di Moby S.p.A. (“Moby”) in Compagnia Italiana Navigazione (“CIN”), attuale titolare della sopra citata Convenzione.
Entrambe le società svolgono servizi di trasporto passeggeri e merci via mare, sia in regime di convenzione che in regime di mercato. Se per Moby il peso delle attività convenzionate è marginale, riveste invece grande importanza per CIN.
La fusione tra le due società è stata deliberata in data 17.10.2018 ma la sua attuazione è attualmente sospesa, perché impugnata dinanzi al Tribunale di Milano.
L’AGCM rileva da un lato che la società risultante dalla fusione sarà gravata dai debiti che ora gravano sulle due società CIN e Moby, e che tali debiti andranno a scadere dopo il termine della Convenzione (la cui scadenza è prevista per il 18 luglio 2020).
Dall’altra parte, è requisito legislativo a tutela dei creditori delle imprese che siano trovate adeguate fonti reddituali a finanziamento dell’operazione di fusione; le due società, da parte loro, hanno individuato tali fonti proprio nell’attività di trasporto marittimo.
Da ciò appare quindi che uno dei presupposti per la realizzazione tra Moby e CIN sia la proroga dell’attuale scadenza della Convenzione dal 2020 al 2022/2023.
L’Autorità ritiene che tale scenario presenti risvolti critici sotto il profilo concorrenziale rispetto alla normativa eurounitaria sulla liberalizzazione dei servizi di cabotaggio.
Il Regolamento CEE n. 3577/92 prevede che un Ente affidante, prima di assoggettare determinati servizi a Obblighi di Servizio Pubblico (OSP), sia tenuto a effettuare una verifica preventiva del mercato per stabilire se vi siano le condizioni per l’offerta dei servizi predetti a condizioni di mercato, senza compensazione; solo in presenza di comprovata incapacità da parte degli operatori a fornire tali servizi a condizioni di mercato l’Ente affidante può assoggettare i servizi a Obblighi di Servizio Pubblico (OSP).
Questi principi troveranno attuazione anche nella regolazione di prossima emanazione da parte dell’Autorità dei Trasporti.
L’Autorità ha già avuto modo di sottolineare che le criticità di questo settore sono dovute in gran parte all’applicazione erronea (formale e non sostanziale) della normativa e dei principi europei sulla liberalizzazione del cabotaggio marittimo. In più occasioni si riscontra l’assenza della verifica preventiva del mercato, che andrebbe svolta prima dell’affidamento. Inoltre, l’AGCM ha evidenziato che scarsa trasparenza e qualità della regolamentazione ostacolano anche l’attività di enforcement dell’Autorità stessa, perché rendono difficile capire se le condotte delle imprese siano autonome o se siano, piuttosto, il portato della cornice regolatoria di riferimento.
In questo contesto, l’AGCM rileva che l’obiettivo di garantire la continuità aziendale della società risultante dalla eventuale fusione tra Moby e CIN anche successivamente al 18 luglio 2020 non è circostanza atta a giustificare una deroga ai principi sopra menzionati e, dunque, consentire un’eventuale proroga della Convenzione rispetto alla sua naturale scadenza.
L’Autorità invita quindi il ministero ad applicare correttamente il sopra richiamato Regolamento CEE, svolgendo un’analisi dei fabbisogni effettivi di mobilità da e per le isole interessate al fine di verificare le condizioni per l’offerta di tali servizi a condizioni di mercato, e per l’eventuale assoggettamento ad OSP dei servizi da affidare con gara.
L’AGCM conclude ritenendo che lo strumento più appropriato per raggiungere gli obiettivi della normativa già richiamata sia lo svolgimento di una nuova gara per l’assegnazione, rispettando i tempi originariamente previsti, e nei limiti dell’analisi sopra richiamata.
Fonte: AGCM