Con sentenze nn. 9068, 9065, 9062, 9061, 9059, 9057, 9052, 9051, 9050, 9049, 9048, 9047 e 9046 del 2017 il Tar Lazio si è pronunciato sui ricorsi proposti dalle società Gruppo Argenta S.p.A., D.A.EM. S.p.A., Molinari S.p.A., Dist.Illy S.r.l., Aromi S.r.l., Dolomatic S.r.l., Govi S.r.l., GE.SA. S.p.A., Gruppo Illiria S.p.A., IVS Italia S.p.A., Liomatic S.p.A., Ovdamatic S.r.l., Sellmat S.r.l., Serim S.r.l., Supermatic S.p.A. e Confida per l’annullamento del provvedimento sanzionatorio emesso dall’AGCM a conclusione del procedimento istruttorio I783.
Come si ricorderà, con il provvedimento impugnato l’AGCM ha accertato che le società ricorrenti, operanti nel settore della distribuzione automatica e semi-automatica (c.d. vending) di alimenti e bevande e la loro associazione di categoria, Confida, hanno posto in essere un’unica intesa complessa e continuata in violazione dell’art. 101 del TFUE, avente per oggetto un artificiale “ingessamento” del mercato del vending, con l’obiettivo ultimo di mantenere elevati i prezzi e preservare la marginalità delle imprese di gestione, mediante la ripartizione della clientela e del mercato, anche in occasione di gare, e la limitazione delle politiche di prezzo quale leva competitiva.
Con le sentenze in commento il Tar Lazio ha giudicato infondati i motivi di ricorso con i quali le ricorrenti hanno censurato l’accertamento della sussistenza dell’intesa compiuto dall’AGCM.
In particolare, il Tar Lazio ha disatteso le censure con cui le ricorrenti hanno lamentato l’inammissibilità della ricostruzione operata dall’AGCM – sotto il profilo dell’incertezza o indeterminatezza del provvedimento sanzionatorio – derivante dalla mancata riconduzione dei comportamenti contestati alla fattispecie dell’accordo o della pratica concordata. Il Collegio ha infatti ritenuto che l’AGCM abbia contestato alle parti “una concertazione unitaria e complessa – pur senza dover qualificare ogni singola condotta nei termini di accordo o pratica concordata – chiaramente e puntualmente definendone, tuttavia, il plurimo oggetto anticompetitivo teso a condizionare, nel suo insieme, anche attraverso modalità operative ad effetti più marcatamente locali, l’intero mercato nazionale del vending, con riferimento alla spartizione del mercato come agli accordi di prezzo”.
Considerata l’accertata natura restrittiva per oggetto dell’intesa posta in essere dalle ricorrenti, il Tar Lazio ha parimenti disatteso le censure attraverso cui le società hanno contestato la mancata verifica, da parte dell’AGCM, della dannosità in concreto dell’intesa, o dei concreti effetti anti-competitivi della concertazione tra le imprese interessate dal procedimento.
Il Tar Lazio ha invece accolto i ricorsi proposti da Sellmat, Supermatic e Ovdamatic nella parte relativa alla quantificazione delle sanzioni ritenendo, quanto alle prime due, non corretta l’imputazione soggettiva a queste delle condotte tenute da alcune società controllate, e, quanto alla terza, non corretta l’applicazione dell’entry fee, in considerazione del ruolo marginale da essa svolto nell’ambito dell’intesa.
Per consultare il testo integrale delle sentenze è possibile cliccare sui seguenti link: 9068/2017, 9065/2017, 9062/2017, 9061/2017, 9059/2017, 9057/2017, 9052/2017, 9051/2017, 9050/2017, 9049/2017 , 9048/2017, 9047/2017 e 9046/2017
Fonte: Giustizia Amministrativa