A chiusura di un procedimento avviato nel giugno 2013, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha accertato che le società ALAN S.r.l., AZIENDA AGRICOLA ALLEVI S.r.l., CRE S.p.A., ECOTRASS S.r.l. ed EVERGREEN ITALIA S.r.l. hanno posto in essere un’unica complessa e continuata intesa orizzontale in violazione dell’art. 2 della legge n. 287/90, avente per oggetto il coordinamento del proprio comportamento per la partecipazione a un complesso di procedure di affidamento del servizio di smaltimento dei fanghi civili nel periodo tra il 2008 e il 2013 per lo più in Piemonte e Lombardia.
Secondo l’AGCM, l’intesa è stata attuata tramite la continua condivisione delle decisioni inerenti la partecipazione alle gare, sia in occasione della ricerca di uno strumento formale e vincolante di coordinamento del comportamento delle imprese con riguardo al complesso delle gare (i.e. ATI permanente, consorzio e accordo quadro), sia nell’ambito di incontri e scambi di informazioni sulla strategia di partecipazione alle gare via via bandite dalle stazioni appaltanti.
L’AGCM ha ritenuto l’infrazione accertata, per sua stessa natura, una grave restrizione della concorrenza. Su tali basi l’Autorità ha determinato nel 15% la percentuale da applicarsi al valore delle vendite, al fine della determinazione dell’importo base della sanzione e ha quindi comminato sanzioni per oltre 4,5 milioni di euro.
Di contro l’AGCM ha rilevato l’insussistenza di elementi idonei a configurare un coinvolgimento nell’intesa in oggetto delle società REDAELLI PIERGIORGIO S.p.A., SANGALLI GIANCARLO & C. S.r.l., VAR S.r.l.
Il provvedimento è disponibile qui.
Fonte: AGCM