L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha pubblicato, in data 27 marzo 2017, il parere rivolto all’Automobile Club Roma (AS1357).
Il parere è stato formulato ai sensi dell’art. 21 bis L. n. 287/90, con riguardo alla comunicazione ai sensi dell’art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 175/2016 pervenuta da parte di Automobile Club Roma il 9 novembre 2016, relativa all’acquisizione da parte dello stesso, tramite la propria controllata Acinservice S.r.l., del 42% del capitale sociale della società Ge.Ser. – Gestione Servizi S.r.l.
Nel parere è stato rappresentato che il d.lgs. n. 175/2016 attribuisce all’Autorità un potere di intervento in materia di società a partecipazione pubblica, prevedendo all’articolo 5, comma 3, la possibilità di esercitare le competenze di cui all’art. 21-bis della L. n. 287/1990 rispetto ad atti deliberativi di costituzione di società a partecipazione pubblica, anche miste, ovvero inerenti l’acquisto di partecipazioni, dirette o indirette, da parte delle pubbliche amministrazioni in società già costituite. Tale previsione si inserisce in un contesto in base al quale le pubbliche amministrazioni sono tenute ad alienare le partecipazioni detenute nelle società che svolgono attività non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 24, comma 1 del d.lgs. n. 175/2016).
Il Consiglio Direttivo dell’AC Roma nella riunione del 25 ottobre 2016 ha deliberato di autorizzare l’acquisizione da parte di Acinservice di una partecipazione del 42% al capitale sociale di Geser. Nell’atto deliberativo trasmesso è, tra l’altro, indicato che Geser “gestisce la “Delegazione di sede” dell’Ente, che eroga servizi di pratiche auto, riscossione e assistenza in materia di tasse automobilistiche e di consulenza specifica per i soci dell’Automobile Club Roma.
L’Autorità ha ritenuto che l’acquisizione da parte dell’AC Roma di un partecipazione indiretta in Geser si ponga in contrasto con i dettami di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 175/2016. Geser è infatti attiva nell’offerta, in regime di concorrenza, di una serie di servizi di natura commerciale che non possono ritenersi strettamente necessari o strumentali ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali dell’AC Roma e non individuano alcuna delle attività escluse dall’ambito di applicazione del decreto, tassativamente indicate all’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016.
L’Autorità ha, altresì, evidenziato, in termini più generali, che le c.d. “delegazioni ACI” (quali Geser), potrebbero trovarsi a beneficiare di vantaggi concorrenziali, rispetto agli altri concorrenti presenti sul mercato delle pratiche automobilistiche, riconducibili al loro legame con soggetti cui competono prerogative istituzionali, anche in termini di utilizzo di segni distintivi e del marchio ACI.
Preso atto del mancato adeguamento dell’amministrazione interessata al parere motivato ai sensi dell’articolo 21-bis della legge n. 287/1990, l’Autorità ha quindi disposto di impugnare dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio il verbale della riunione del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Roma del 25 ottobre 2016 avente ad oggetto la delibera di autorizzazione all’acquisizione da parte di Acinservice S.r.l., di una partecipazione del 42% al capitale sociale della società Ge.Ser. – Gestione Servizi S.r.l, oltreché ogni altro atto presupposto e conseguente.
Fonte: AGCM