Con provvedimento del 22 marzo 2017, reso nell’ambito del procedimento A503, l’Autorità Garante della Concorrenza (AGCM), in considerazione del mancato accordo raggiunto tra S.I.E. S.p.A. ed Euregio S.r.l. GmbH sulle condizioni di concessione della licenza dei diritti di rassegna stampa de L’Adige nei termini previsti dalla delibera febbraio scorso, e delle persistenti esigenze cautelari, ha deliberato che S.I.E. S.p.A. conceda la licenza per i diritti di rassegna stampa de L’Adige a chi ne faccia richiesta, utilizzando come parametro economico la medesima percentuale sul fatturato annuale riconosciuta dagli operatori di rassegna stampa a Promopress (a oggi 8%) e calcolando la fee in maniera proporzionale all’incidenza degli articoli tratti da L’Adige rispetto al totale degli articoli recensiti dall’operatore richiedente la licenza.
Sempre secondo l’AGCM, al fine di calcolare la suddetta fee gli operatori richiedenti dovranno trasmettere entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre, sia a S.I.E. che all’AGCM, una relazione riportante le seguenti informazioni: (i) fatturato generato da rassegna stampa; (ii) numero totale degli articoli inseriti nelle rassegne stampa; (iii) numero degli articoli inseriti nelle rassegne stampa provenienti da L’Adige. Il pagamento dei corrispettivi dovrà avvenire entro trenta giorni dalla trasmissione della suddetta relazione mentre la licenza di cui sopra dovrà essere concessa entro cinque giorni.
Come si ricorderà, nel dicembre 2016 l’AGCM aveva avviato il procedimento A503 nei confronti delle società S.I.E. S.p.A. – Società Iniziative Editoriali, per una possibile violazione dell’art. 3 della legge n. 287/90, ipotizzando al contempo la necessità di misure cautelari. Con delibera del febbraio 2017 l’AGCM aveva in effetti adottato tali misure, disponendo che (i) la società dovesse rilasciare senza indugio licenze volte a conferire il diritto di inserire nelle rassegne stampa degli operatori che ne facciano richiesta i contenuti della testata l’Adige, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie; (ii) il rilascio della licenza dovesse avvenire entro quindici giorni dalla richiesta; (iii) entro venti giorni dalla notifica del suddetto provvedimento, la società dovesse inviare una relazione dettagliata sull’attività svolta per ottemperare alla presente decisione allegando, tra le altre cose, i contratti di licenza sottoscritti ovvero le bozze degli stessi.
Con il medesimo provvedimento cautelare l’AGCM si era riservata di intervenire per determinare le condizioni di rilascio della licenza nel rispetto dei principi di equità, ragionevolezza e non discriminazione, in caso di mancato accordo tra SIE e l’operatore di servizi di rassegna stampa sul punto, e da ciò segue il nuovo intervento in via d’urgenza.
Il provvedimento è disponibile qui: A503 bis.
Fonte: AGCM