Con sentenze nn. 4743, 4744, 4746, 4748, 4749, 4750, 4751, 4752, 4753, 4754, 4755, 4756, 4757 e 4758 del 2017, il Tar Lazio ha annullato il provvedimento sanzionatorio emesso dall’AGCM nei confronti di alcune Casse Raiffeisen della provincia di Bolzano, a conclusione del procedimento istruttorio I777.
Come si ricorderà, con il provvedimento sanzionatorio impugnato, l’AGCM aveva ritenuto l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza per oggetto, posta in essere da Federazione Cooperative Raiffeisen Soc. Coop., Cassa Rurale di Bolzano Soc. Coop., Cassa Raiffeisen Brunico Soc. Coop., Cassa Raiffeisen Lana Soc. Coop., Cassa Raiffeisen Valle Isarco Soc. Coop., Cassa Raiffeisen Merano Soc. Coop., Cassa Raiffeisen Castelrotto-Ortisei Soc. Coop., Cassa Raiffeisen Oltradige Soc. Coop., Cassa Raiffeisen Lagundo Soc. Coop., Cassa Raiffeisen Wipptal Soc. Coop., Cassa Raiffeisen Tures Aurina Soc. Coop., Cassa Raiffeisen Prato-Tubre Soc. Coop., Cassa Raiffeisen Nova Ponente-Aldino Soc. Coop., Cassa Raiffeisen Silandro Soc. Coop. e Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige S.p.A.. L’intesa avrebbe avuto ad oggetto il coordinamento delle rispettive politiche commerciali, realizzato attraverso lo scambio di informazioni sensibili al fine di limitare il confronto competitivo nel mercato degli impieghi alle famiglie consumatrici nella provincia di Bolzano.
Con le sentenze in commento il Tar Lazio ha integralmente accolto i ricorsi proposti dalle Casse Raiffeisen e annullato per l’effetto il provvedimento sanzionatorio emesso nei loro confronti dall’AGCM.
Il Tar Lazio ha osservato anzitutto, d’accordo con le ricorrenti, che poiché ciascuna Cassa Raiffeisen offre i propri servizi in un dato Comune – in virtù del principio del localismo prescritto dal T.U.B. per le banche di credito cooperativo – e, in determinati casi, in comuni al primo limitrofi, la possibilità di sovrapposizione tra le sfere di operatività delle singole banche risulta limitata e riguarda un numero assolutamente circoscritto di Casse, con effetti su specifiche (e a loro volta limitate) aree del territorio provinciale.
Tale circostanza, a giudizio del Collegio, è sufficiente a far escludere la configurabilità, a un tempo, di un unico mercato concorrenziale nel quale le Casse, presunte parti dell’intesa, operino congiuntamente, e, per l’effetto, di un accordo antitrust tra le Casse medesime.
Il Collegio ha pure rilevato come la supposta pratica non apparisse evidentemente idonea ad alterare in maniera quantitavamente consistente il mercato, difettando così il requisito della “consistenza”, atteso che le casse Raiffeisen considerate parte dell’intesa rappresentano appena il 25-30% del mercato dei finanziamenti nella provincia di Bolzano.
Fonte: Giustizia Amministrativa
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Fonte: Giustizia Amministrativa