Con provvedimento del 28 marzo 2018, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha deliberato di accettare, rendendoli vincolanti, gli impegni presentati dalle società Telecom Italia S.p.A. e Fastweb S.p.A. Su tali premesse è stata conclusa senza accertamento di infrazioni l’istruttoria avviata nel febbraio 2017 per verificare le possibili restrizioni alla concorrenza connesse all’accordo di co-investimento sottoscritto tra le imprese investigate. Tale accordo prevede la costruzione di una rete di telecomunicazioni fisse in fibra ottica (FTTH) destinata alla copertura di 29 tra le principali città italiane, mediante la società comune Flash Fiber S.r.l.
Come si ricorderà, in sede di avvio del procedimento istruttorio, l’Autorità aveva ipotizzato che l’accordo tra le società potesse integrare un’intesa idonea a impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno dei mercati dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa e dei servizi di telecomunicazioni fisse al dettaglio, a banda larga e ultralarga.
Nel corso dell’istruttoria, le due società hanno presentato una proposta di impegni ai sensi all’articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990, articolata in sei rimedi. Nella loro versione definitiva, gli impegni presentati possono essere sintetizzati come segue:
- Realizzazione della nuova rete FTTH in tempi certi, nel rispetto dei seguenti obiettivi annuali predefiniti: 30% entro il 2017; 70% entro il 2018; 85% entro il 2019; 95% entro il 2020. Le Parti si impegnano a nominare, previa consultazione e gradimento dell’Autorità, un soggetto terzo ed indipendente, che certifichi la realizzazione del progetto il percorso temporale definito (Impegno n. 1);
- Rimozione dall’accordo di co-investimento del diritto di prelazione a favore delle Parti sulla capacità di rete di Flash Fiber che residua rispetto ai fabbisogni industriali di Telecom e Fastweb; messa a disposizione di soggetti terzi di un numero garantito di fibre ottiche per ogni ripartitore ottico di edificio; obbligo di concludere accordi di accesso ai segmenti verticali con soggetti terzi (Impegno n. 2);
- Predisposizione di offerte autonome di servizi VULA e bitstream NGA da parte di Telecom Italia e Fastweb a condizioni non discriminatorie; accesso alle infrastrutture di posa attraverso accordi di scambio dei diritti disponibili sulle rispettive infrastrutture o accordi di concessione di diritti IRU a condizioni trasparenti, non discriminatorie, eque e ragionevoli (Impegno n. 3);
- Retrodatazione della data di chiusura della società comune Flash Fiber al 2035, per il solo tempo stimato necessario a recupero dell’investimento effettuato e nomina, previa consultazione e gradimento dell’Autorità, di un soggetto terzo ed indipendente che verifichi il raggiungimento del punto di recupero degli investimenti (Impegno n. 4);
- Modifica dell’art. 7.3 dell’accordo di co-investimento, con limitazione alle sole quantità minime previste dal business plan dell’obbligo per le Parti di servirsi delle infrastrutture di rete realizzate in comune; limitazione alle sole aree di centrale delle 29 città del progetto dell’ambito geografico in cui vige l’obbligo contrattuale assunto dalle Parti d) non sottoscrivere accordi con altre società; eliminazione dell’art. 7.5 dell’accordo di co-investimento (possibilità di utilizzare Flash Fiber quale strumento di partecipazione congiunta alle gare Infratel per le aree bianche del territorio); eliminazione dell’art. 8 dell’accordo di co-investimento (collaborazione tra le Parti nell’implementazione congiunta di tecnologie vectoring nelle aree, al di fuori delle 29 città, dove sono state realizzate reti fiber to the cabinet – FTTC) (Impegno n. 5);
- Misure tese a impedire lo scambio di informazioni commercialmente sensibili tra le Parti mediante Flash Fibe (Impegno n. 6).
L’AGCM ha ritenuto i suddetti impegni idonei a superare le preoccupazioni concorrenziali, valorizzando opportunamente le componenti di efficienza dell’accordo di co-investimento in essere tra Telecom Italia e Fastweb.
Il provvedimento è disponibile qui: I799.
Fonte: AGCM