Con sentenza n. 512 del 2020 il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello proposto dall’AGCM avverso le sentenze con cui il Tar Lazio aveva annullato il provvedimento sanzionatorio adottato dall’Autorità a conclusione del procedimento I742.
Come si ricorderà, con il provvedimento impugnato l’Autorità aveva sanzionato le principali imprese operanti nel mercato dei tondini per cemento armato, per aver posto in essere un’intesa continuata e complessa nel periodo 2010 – 2016 consistita in un’attività di coordinamento delle politiche commerciali finalizzata a limitare il confronto concorrenziale tra le parti sui prezzi del tondo in cemento armato e della rete elettrosaldata. Secondo l’AGCM l’intesa sarebbe stata finalizzata a contrastare la potenziale forte pressione al ribasso dei prezzi e sarebbe stata attuata mediante scambi di informazioni commerciali avvenute all’interno dell’associazione Nuovo Campsider (associazione interna a “Federacciai” che rappresentava l’insieme delle imprese elettro-siderurgiche nazionali) e attraverso l’attività di rilevazione dei prezzi avvenuta nella Commissione prezzi della Camera di commercio di Brescia. A fronte di tali condotte, l’AGCM aveva imposto alle imprese sanzioni per complessivi Euro 140 milioni.
Con sentenze del giugno 2016, il Tar Lazio ha accolto i ricorsi promossi dalle destinatarie del provvedimento, condividendo le censure mosse al provvedimento sia sotto l’aspetto formale che sostanziale.
Pronunciandosi sull’appello proposto dall’Autorità, il Consiglio di Stato ha confermato le valutazioni del Tar Lazio, giudicando le censure mosse dall’AGCM inidonee a porre in discussione gli argomenti e le conclusioni raggiunte dalle sentenze appellate.
Il Consiglio di Stato ha anzitutto confermato l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 14 l. 689/81, per avere l’AGCM protratto in modo irragionevole la fase preistruttoria, avendo avviato il procedimento solamente a distanza di anni dalla segnalazione della possibile condotta illecita e di oltre un anno dal momento in cui l’ultimo elemento istruttorio era stato acquisito.
Il Consiglio di Stato ha inoltre condivisole valutazioni del Tar Lazio circa il mancato superamento da parte dell’Autorità dello standard di prova necessario per poter sussumere lo scambio di informazioni occorso tra le parti nella fattispecie dell’intesa restrittiva della concorrenza per oggetto, ritenendo che l’Autorità non avesse fornito adeguata prova della capacità dello scambio di informazioni ad eliminare l’incertezza sul comportamento delle parti nel mercato.
Il testo della sentenza è disponibile qui.
Fonte: Giustizia Amministrativa