Con provvedimento del 15 dicembre 2016, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha accertato l’esistenza di due intese per oggetto nel settore dell’intermediazione immobiliare. Più in particolare, l’AGCM ha accertato che:
(i) le Associazioni Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari, Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari Milano, Monza e Brianza e Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali hanno posto in essere un’intesa avente ad oggetto la definizione delle provvigioni di intermediazione immobiliare oggetto della rilevazione degli usi nella provincia di Milano, in violazione dell’art. 2 della legge n. 287/90;
(ii) le Associazioni Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari, Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari Bari e Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali hanno posto in essere un’intesa avente ad oggetto la definizione delle provvigioni di intermediazione immobiliare oggetto della rilevazione degli usi nella provincia di Bari, in violazione dell’art. 2 della legge n. 287/90.
Secondo l’AGCM, infatti, le predette Associazioni hanno condizionato la rilevazione degli usi sulle provvigioni nella procedura di revisione delle Raccolte degli Usi delle CCIAA di Milano e Bari, incidendo sull’entità di tali provvigioni in modo che queste ultime si attestassero a un livello più alto di quello che si sarebbe altrimenti avuto in assenza delle condotte in questione.
L’Autorità ha tuttavia ritenuto che le predette intese non rivestano il carattere della gravità, in quanto sono state sollecitate e agevolate dalla CCIAA di Milano e Bari nell’ambito delle rispettive procedure di revisione usi sulle provvigioni di intermediazione immobiliare e, per gli effetti, ha deciso di non irrogare sanzioni amministrative.
Il provvedimento è disponibile qui: p26285.
Fonte: AGCM