Con provvedimento del 20 luglio 2018, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha deliberato di rideterminare la sanzione imposta alla società Supermatic S.p.A. (di seguito, “Supermatic”) a conclusione del procedimento I783B2.
Come si ricorderà, con provvedimento del giugno 2016 l’Autorità aveva accertato che i comportamenti posti in essere da Gruppo Argenta S.p.A.; D.A.EM. S.p.A. e le sue controllate Molinari S.p.A., Dist.Illy S.r.l., Aromi S.r.l., Dolomatic S.r.l. e Govi S.r.l. (tutte appartenenti al gruppo Buonristoro), GE.SA. S.p.A., Gruppo Illiria S.p.A., IVS Italia S.p.A., Liomatic S.p.A., Ovdamatic S.r.l., Sellmat S.r.l., Serim S.r.l., Sogeda S.r.l., Supermatic e CONFIDA (Associazione Italiana Distribuzione Automatica), consistenti nel coordinamento delle politiche commerciali finalizzate a limitare il confronto concorrenziale tra le imprese parti su prezzi, ambiti territoriali di operatività e rispettiva clientela nel mercato italiano dei servizi relativi alla gestione dei distributori automatici e semi-automatici, costituivano un’intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’articolo 101 del TFUE, sanzionando le suddette imprese. In ragione della gravità e durata dell’infrazione, erano state imposte a Sellmat S.r.l., Supermatic e Ovdamatic S.r.l. sanzioni amministrative pari, rispettivamente, a 3.092.122 euro, 6.062.991 euro e 1.459.190 euro.
Con sentenze nn. 9057, 9062, 9050 il Giudice amministrativo di primo grado ha accolto il ricorso presentato dalle tre società sul quantum. Conseguentemente l’Autorità ha rideterminato le sanzioni imposte, secondo le indicazioni del TAR Lazio che però nei fatti non hanno modificato l’importo finale delle ammende, rimasto inalterato.
Supermatic ha dunque provveduto ad impugnare il provvedimento dell’AGCM, il quale, con sentenza del Tar Lazio n. 7276 del 20 giugno 2018 è stato dichiarato illegittimo, con conseguente nuovo rinvio all’AGCM. L’Autorità dovrà dunque determinare l’importo della sanzione da applicare alla ricorrente tenendo conto, anche ai fini dell’individuazione del limite edittale di cui all’art. 15 della l. n. 287/1990, della somma dei fatturati delle sole imprese Supermatic e Caffeus e che sulla sanzione finale dovrà applicarsi, a titolo di attenuante, la riduzione del 5% ai sensi del punto 34 delle Linee Guida.
In ottemperanza a tali indicazioni, l’AGCM ha dunque provveduto a rideterminare la sanzione irrogata alla società Supermatic nella misura di 5.108.697 euro.
Il provvedimento è disponibile qui: 30-18.
Fonte: AGCM