Con provvedimento del 10 gennaio 2018, l’Autorità della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha deliberato di estendere il procedimento A513 soggettivamente alla società Areti S.p.A., nonché oggettivamente anche all’attività di acquisizione e sfruttamento commerciale di informazioni privilegiate da parte di Acea Energia S.p.A..
Come si ricorderà, il 4 maggio 2017 l’Autorità aveva avviato la predetta istruttoria nei confronti delle società Acea S.p.A., capogruppo dell’omonimo Gruppo, e della sua controllata Acea Energia S.p.A., attiva, in particolare, nella vendita di energia elettrica sia ai clienti domestici e non domestici connessi in bassa tensione aventi diritto al servizio di maggior tutela, sia a quelli serviti in regime di mercato libero. L’istruttoria era volta ad accertare l’esistenza di violazioni dell’articolo 102 TFUE. In particolare, secondo l’AGCM, le società investigate avrebbero infatti adottato condotte escludenti con effetti restrittivi della concorrenza nei mercati della vendita di energia elettrica ai clienti finali domestici e non domestici allacciati in bassa tensione.
Poiché dalla documentazione in atti è emerso che Acea Energia S.p.A. disporrebbe di informazioni dettagliate e aggiornate in ordine all’effettiva consistenza della base clienti dei propri concorrenti nei mercati locali dove essa offre il servizio di maggior tutela, e che tali informazioni sembrerebbero essere state fornite da Areti S.p.A., società di distribuzione elettrica appartenente al suo stesso gruppo societario, l’Autorità ha deciso di estendere soggettivamente e oggettivamente il procedimento istruttorio. L’estensione oggettiva, in particolare, si giustifica alla luce del fatto che l’accesso e lo sfruttamento per fini commerciali di informazioni privilegiate derivanti dall’appartenenza a un gruppo verticalmente integrato nell’attività di distribuzione in esclusiva di energia elettrica ed in quella, connessa, di esercente la maggior tutela sono suscettibili di attribuire ad Acea Energia un vantaggio competitivo non replicabile dai propri concorrenti, idoneo a discriminarli, con conseguente pregiudizio per il corretto sviluppo del mercato della vendita di energia elettrica ai clienti finali.
Il provvedimento è disponibile qui: A513.
Fonte: AGCM